Per nuovi manufatti, anche se classificabili come pertinenze, serve il titolo edilizio. La sentenza del Consiglio di Stato

Per la realizzazione di nuovi manufatti, anche se classificabili come pertinenza, occorre il titolo edilizio. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con una recente sentenza (la numero 5180 del 2017).

Palazzo Spada si pronuncia sull'appello proposto da un cittadino che aveva impugnato un ordine di demolizione ricevuto dal Comune di Ischia nel 2011. Oggetto dell'ingiunzione era la realizzazione di opere abusive, consistenti nell'ampliamento di 22 metri quadri del primo piano di un edificio e di ulteriori 14 metri quadri di un locale deposito. Secondo il ricorrente, tali abusi, ritenuti modesti e di natura pertinenziale, sarebbero stati soggetti a Dia e quindi non ad una sanzione di tipo ripristinatorio come richiesto dal Comune, ma solo a sanzioni di tipo pecuniario. 

Il Tar gli dà torto su questo e su altri motivi del ricorso. Sentenza che poi il Consiglio di Stato valuta come «ineccepibile» e meritevole di essere confermata, respingendo l'appello del ricorrente.

La qualifica di pertinenza urbanistica

Per quanto riguarda le pertinenze: «In proposito, più volte questo Consiglio di Stato ha rimarcato come occorra il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze» si legge nella sentenza.

Secondo Palazzo Spada, inoltre, «La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici "et similia", ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica».

«Più in dettaglio, l'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che occorre il permesso di costruire soltanto per gli interventi pertinenziali "che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale"», ricorda ancora la sentenza.

«La giurisprudenza di questo Consiglio - viene sottolineato - è costante nel ritenere che, a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un "nuovo volume»

«Nell'ordinamento statale, infatti, vige il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un "manufatto edilizio" (cfr. Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952): salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opere, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma».

Nel caso particolare di Ischia, «non risulta comprovata la sussistenza del contenimento dell'ampliamento e del locale entro il limite del 20 % del volume dell'edificio principale assentito con la licenza edilizia del 1962», ma, soprattutto, «il carattere pertinenziale delle opere è escluso proprio in ragione del fatto che si tratta di un ampliamento e di un nuovo locale, che fanno corpo con un fabbricato preesistente».

IL DOCUMENTO
Consiglio di Stato, sentenza 5180 del 10 novembre 2017

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: