Ecobonus 2018: in stand-by il sito Enea per l'invio dei dati, servono i decreti attuativi

Ecobonus 2018 in stand-by fino all'approvazione dei decreti attuativi previsti dall'ultima legge di Bilancio.Non è ancora disponibile il sito dell'Enea per l'invio di dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica conclusi a partire dal 1° gennaio 2018. Lo sarà solo dopo l'emanazione dei decreti, previsti dalla manovra 2018, contenenti le nuove disposizioni tecniche e procedurali da seguire per poter usufruire del beneficio fiscale. 

È probabile che venga comunicata presto una deroga relativa alla scadenza dei 90 giorni entro i quali, a partire dalla conclusione dei lavori, bisogna inviare i dati all'Enea.

I dati da inviare all'Enea per beneficiare dell'agevolazione fiscale riguardano, va ricordato, la copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (non dovuti secondo le regole fino ad ora vigenti per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari) e la scheda informativa degli interventi realizzati.

Ovviamente, se i decreti tarderanno ad arrivare e dunque l'apposito sito dell'Enea non potrà essere attivato, bisognerà far sì che chi abbia terminato i lavori nei primi giorni o settimane del 2018 non rischi di perdere l'agevolazione per l'impossibilità di comunicare i necessari dati all'Enea entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Dunque, comunica l'Enea con una nota sul portale dedicato alle detrazioni per l'efficientamento energetico (www.acs.enea.it): «L'eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l'invio verrà comunicata non appena possibile». 

I decreti attuativi attesi 

La manovra 2018 ha previsto che il ministero dello Sviluppo economico (di concerto con i ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia), emani uno o più decreti con i quali delineare i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per poter accedere alle diverse tipologie di ecobonus. Si tratta di aggiornare il Dm del Mef del 19 febbraio 2007 e il decreto del Mise dell'11 marzo 2008. I provvedimenti del Mise dovranno anche definire i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Gli incentivi dopo la legge di Bilancio 2018

La detrazione del 65 e del 50 per cento

Con la manovra 2018, il bonus del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Fanno eccezione gli interventi che riguardano la sostituzione degli infissi e l'acquisto di schermature solari, per i quali la percentuale di spesa da portare in detrazione, a partire dal 2018, è scesa dal 65 al 50 per cento.

Ha subito diverse modifiche anche la detrazione per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale. In particolare, dal 2018, la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta nella misura del 50 per cento, ma solo se l'efficienza della caldaia è pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811 del 2013. Se il rinnovamento dell'impianto non rispetta tale requisito non si ha accesso all'agevolazione.

Se, però, all'impianto dotato di caldaia a condensazione di efficienza, pari almeno alla classe A, si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti, allora la detrazione sale al 65 per cento. Si arriva a detrarre il 65 per cento delle spese anche se i vecchi impianti di climatizzazione invernale vengono rimpiazzati da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro». Detrazione del 65 per cento anche per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 

IN SINTESI
La detrazione del 65 per cento vale per i seguenti interventi:
• caldaie a condensazione di classe A con sistemi di termoregolazione evoluti
• interventi di coibentazione dell'involucro opaco,
• pompe di calore,
• sistemi di building automation,
• collettori solari per produzione di acqua calda,
• scaldacqua a pompa di calore,
• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
• micro-cogeneratori
La detrazione del 50 per cento si applica per:
• caldaie a condensazione in classe A,
• installazione di schermature solari,
• caldaie a biomassa,
• sostituzione di serramenti e infissi

L'ecobonus del 70 e 75 per cento per i condomìni

La legge di Bilancio 2018 mantiene in vita fino al 2021 anche la detrazione maggiorata del 70 e 75 per cento per interventi di riqualificazione energetica dei condomìni.

In pratica, fino al 2021 la detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali può arrivare fino al 70 per cento se ad essere interessata è una quota consistente dell'involucro edilizio. Tale quota non deve essere inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso.

Si può arrivare anche a detrarre fino al 75 per cento delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che «conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».

Per le detrazioni del 70 e 75 per cento, il tetto di spesa è pari a 40mila euro moltiplicati per il numero di appartamenti che compongono il condominio interessato dai lavori di efficientamento. Per entrambe le tipologie di detrazione la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio fiscale da parte dei condomìni deve essere asseverata da un tecnico abilitato. L'asseverazione deve passare per la redazione di un Attestato di prestazione energetica (Ape) e sarà sottoposta ai controlli, a campione, da parte dell'Enea.

Cessione del credito

La possibilità di cessione del credito, non riguarda più solo i condomìni, ma viene estesa anche agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari. Il credito è cedibile ai fornitori che hanno effettuato i lavori di efficientamento e ai privati non fornitori. Può essere ceduto sia dai cosiddetti soggetti che si trovano nella no tax area, ossia coloro che hanno un reddito basso e dunque escluso da tassazione, che dai non incapienti, questi ultimi, a differenza dei primi, però, non possono trasferire la detrazione fiscale agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Mariagrazia Barletta

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