Ricostruzione Centro Italia: in vigore le procedure per la cancellazione e sospensione dei professionisti dall'albo speciale

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale di venerdì (20 aprile), ed è già in vigore, l'ordinanza del commissario straordinario, Paola De Micheli, che stabilisce le procedure per la cancellazione dei professionisti dall'albo speciale dei tecnici abilitati ad operare per la ricostruzione dei territori devastati dagli eventi sismici del Centro Italia. Si tratta delle procedure da mettere in atto nel caso i professionisti non osservino le prescrizioni stabilite da leggi e ordinanze e nel caso perdano i requisiti necessari per mantenere l'iscrizione nell'albo speciale.

L'ordinanza stabilisce, inoltre, l'iter da seguire, in contraddittorio con il professionista, per l'eventuale rettifica delle schede Aedes quando queste non risultano pienamente rispondenti allo stato di fatto. Infine, step dopo step, viene definito il procedimento per la sospensione dei professionisti ai quali vengono contestate più di tre schede Aedes.

I soccorsi ad Amatrice, fonte: sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 52 del 28 marzo 2018

La cancellazione dall'albo speciale

L'ordinanza richiama tutti i casi che comportano la cancellazione dei professionisti dall'albo speciale. Ciò avviene per accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti fissati da leggi e ordinanze per l'iscrizione all'albo speciale. Requisiti che sono per la maggior parte elencati nell'ordinanza numero 12 del 9 gennaio 2017. Tra questi figurano: l'iscrizione all'albo professionale, il possesso di un'idonea polizza assicurativa, l'essere in regola con la contribuzione previdenziale, il rispetto degli obblighi deontologici e professionali. Per restare iscritti all'elenco speciale, inoltre, non bisogna incorrere nella sanzione della sospensione dall'albo professionale di appartenenza o riportare condanne con sentenza definitiva. Si viene cancellati anche se si è sottoposti a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pa.

La cancellazione avviene anche se vengono ignorati precisi obblighi. Tra questi, l'inosservanza del limiti fissati per gli incarichi professionali e la redazione di schede Aedes che risultino false o completamente errate. Sono cancellati dall'albo speciale anche i professionisti che, nell'ambito degli interventi di immediata riparazione, non abbiano provveduto a presentare entro il 31 marzo 2018 le relative schede Aedes, complete di perizia giurata.

Cosa succede al verificarsi dei presupposti per la cancellazione

La cancellazione ha inizio con la comunicazione, da parte del Commissario straordinario, dell'avvio del procedimento. Il professionista la riceve tramite posta elettronica certificata. Nella comunicazione sono indicati: l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, i motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Ricevuta la comunicazione, il professionista può formulare osservazioni nei successivi dieci giorni. Dopodiché il Commissario straordinario trasmette la documentazione, comprese le osservazioni del professionista, all'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016, che entro quindici giorni deve esprimere il suo parere (non vincolante). Acquisito il parere, il Commissario straordinario, se vi sono i presupposti per procedere, provvede alla cancellazione del professionista con un provvedimento in cui la decisione deve essere motivata.

La rettifica delle schede Aedes

Nel caso in cui venga accertata una non congruità dell'esito della scheda con il quadro valutativo, gli uffici per la ricostruzione rivalutano la scheda Aedes in contraddittorio con il professionista che l'ha redatta. Il professionista riceve una comunicazione sull'avvio della valutazione di congruità con la quale vengono anche specificate le motivazioni alla base dell'apertura del procedimento. Il professionista può formulare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorsi i quali l'ufficio speciale per la ricostruzione propone al professionista una rettifica della scheda. Se il professionista concorda con la rettifica proposta, corregge la scheda entro 60 giorni, previa redazione di un'apposita perizia giurata integrativa. Nel caso il professionista non provveda nei termini indicati, la correzione viene disposta d'ufficio.

Alla quarta scheda incongrua scatta la sospensione

L'ordinanza definisce anche il procedimento da seguire nel caso allo stesso professionista vengano contestate più di tre schede Aedes. L'Ufficio speciale per la ricostruzione invia le schede incongrue e la relativa documentazione al Commissario straordinario per la ricostruzione, che comunica al professionista il procedimento di sospensione. Anche in questo caso il professionista ha 10 giorni di tempo per mettere nero su bianco le sue osservazioni. Interviene, poi, l'Osservatorio nazionale che valuta la posizione del professionista e invia il proprio parere al Commissario straordinario che può procedere alla sospensione del professionista per un periodo che va dai 3 ai 9 mesi.

di Mariagrazia Barletta

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