Direttore dei lavori: ridefiniti funzioni e compiti. Disposizioni in vigore dal 30 maggio

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che regola le funzioni del direttore dei lavori. Si tratta del decreto, emanato su proposta dell'Anac, previsto dal nuovo Codice dei contratti (Dlgs 50 del 2016). Dalla sua entrata in vigore, ossia dal 30 maggio, gli articoli dal 178 al 210 del "vecchio" regolamento (Dpr 207 del 2010) sono abrogati.

Rispetto alla bozza iniziale, vengono cancellate le condizioni di incompatibilità che vietavano al direttore dei lavori, a partire dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. 

Diversi i temi di particolare interesse, come l'introduzione dell'obbligo di contabilità computerizzata, la disciplina delle varianti in corso d'opera, e alcune precisazioni riguardo al rapporto con il coordinatore della sicurezza quando questo non coincide con il direttore dei lavori. Il Dm, inoltre, in relazione alla fase di accettazione dei materiali, recepisce recenti disposizioni legate all'adozione dei criteri ambientali minimi in campo edile.

Più in generale, il Dm definisce tutti i compiti e le funzioni del direttore dei lavori, dall'attestazione dello stato dei luoghi, alla consegna dei lavori, fino alle fasi di esecuzione, dettagliando anche tutta l'attività di controllo amministrativo contabile.

Cancellate le condizioni di incompatibilità

La bozza di decreto passata al vaglio del Consiglio di Stato definiva le condizioni di incompatibilità nelle quali il direttore dei lavori non avrebbe dovuto trovarsi, stabilendo, tra l'altro, che al direttore dei lavori fosse precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore.

Nel testo andato in "Gazzetta" il comma che disciplinava le incompatibilità è stato cancellato. Dalla disciplina delle incompatibilità derivano «limitazioni soggettive» e quindi l'argomento deve essere trattato attraverso una legge e non mediante un Dm, aveva detto il Consiglio di Stato.

Rimarcata l'autonomia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori rispetto al direttore dei lavori

Viene rimarcata l'indipendenza di due figure del cantiere: il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se i ruoli di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sono assolti dalla stessa persona, il coordinatore «assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia».

 Il testo del Dm 7 marzo 2018, numero 49

Obbligo di contabilità computerizzata

La contabilità dei lavori deve essere computerizzata, diventa cioè obbligatorio utilizzare idonei strumenti elettronici. Se il direttore dei lavori è esterno alla Pa, i programmi utilizzati devono essere prima approvati dal Rup che ne verifica la conformità a quanto prescritto dal Dm. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata è permesso solo per uno stretto periodo di tempo, quanto necessario per consentire alla stazione appaltante l'adeguamento al nuovo obbligo. In questo lasso di tempo, se non viene impiegata la contabilità computerizzata, la stazione appaltante deve motivarne le ragioni e comunicarle all'Anac.

Intanto, nel periodo strettamente necessario alla completa digitalizzazione della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal Rup e dall'esecutore.

Quanto agli ordini di servizio, anche questi devono essere annotati sul giornale dei lavori attraverso strumenti informatici. E, comunque, nel periodo necessario alla digitalizzazione della stazione appaltante, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituirli firmati per avvenuta conoscenza.

Contabilità semplificata

Per i lavori di importo inferiore a 40mila euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata,« previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti». Inoltre, il «certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa».

Nell'accettazione dei materiali il direttore dei lavori tiene conto del Green public procurement

Per quanto riguarda l'accettazione dei materiali, il direttore dei lavori è tenuto ad eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle norme nazionali ed europee, dal capitolato speciale d'appalto e anche dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Si tratta di una previsione conseguente all'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017 che riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, che, in particolare, all'allegato 2 aggiorna i "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Varianti in corso d'opera

Viene stabilito che il direttore dei lavori possa disporre modifiche di dettaglio comunicandole al Rup, purché, però, non comportino aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale.

 Viene ripreso, anche se in modo diverso, quanto era disposto dal vecchio Codice (Dlgs 163 del 2006, articolo 132, comma 3) che disciplinava le varianti non costituenti varianti, e quindi non sottoposte all'iter approvativo. Nel nuovo Dm, però, non c'è riferimento ai limiti di importo che nel Dlgs 163 erano del 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione e restauro e del 5 per cento per tutti gli altri lavori.

Dettagliata la parte relativa alle varianti in corso d'opera che fa riferimento ai casi indicati all'articolo 106, comma 1, lettera c, del Codice, ossia alle modifiche rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante e che non alterino la natura generale del contratto. Il Dm disciplina i compiti del direttore dei lavori che per prima cosa deve descrivere la situazione di fatto in modo che il Rup possa accertare la non imputabilità della variante alla stazione appaltante e poi deve spiegare le ragioni per le quali si necessita di una variante. Il direttore dei lavori, poi, propone al Rup le relative perizie di variante.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o sia necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formulazione di nuovi prezzi, che vanno valutati in base ai prezzari o ricavati da nuove analisi, passando per il contraddittorio tra direttore dei lavori e esecutore, fino ad arrivare all'ok del Rup.

Il direttore dei lavori risponde alle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, a meno che tali variazioni derivino da interventi messi in atto per evitare danni gravi a persone e cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. 

di Mariagrazia Barletta

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