Servizi di architettura e ingegneria: l'Anac approva il bando-tipo 3

L'Anac, l'autorità Anticorruzione ha approvato il bando-tipo numero 3, contenete il modello per il disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lo schema tipo del disciplinare era andato in consultazione pubblica (chiusasi lo scorso 13 giugno) ed ora acquisterà efficacia dal 15esimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (non ancora avvenuta).

I bandi-tipo sono uno strumento di regolazione flessibile attraverso cui l'Anticorruzione garantisce la promozione della qualità delle attività delle stazioni appaltanti. Come specifica lo stesso Codice degli appalti (articolo 71), «successivamente alla adozione da parte dell'Anac di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi». Inoltre «le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».

Lo schema di disciplinare è corredato di due allegati: il primo indica alle stazioni appaltanti i possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il secondo contiene uno schema per la presentazione dell'offerta tecnica.

I soggetti ammessi alle gare

Il disciplinare-tipo, nello specificare i soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ha incluso i soggetti previsti dal cosiddetto Jobs Act degli autonomi, la cui legge (articolo 12) ha previsto che i professionisti liberi od associati possono: costituire reti di esercenti la professione, partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste, costituire consorzi stabili professionali, costituire associazioni temporanee professionali (si veda l'articolo "Reti tra professionisti in arrivo col Jobs Act autonomi. Cosa sono e quali i vantaggi").

Assicurazione professionale in alternativa al fatturato

Quanto ai requisiti di capacità economico finanziaria, è stata prevista (punto 7.2), la richiesta, in alternativa al fatturato globale, di un'idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. È stato stabilito che la stazione appaltante indichi un massimale non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare.

«In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente (ossia nella misura richiesta dal singolo bando, ad esempio il doppio) all'importo dei servizi che esegue», si legge nella nota illustrativa.

di Mariagrazia Barletta

 

DOCUMENTI
Bando tipo numero 3
Allegato 1
Allegato 2
Relazione illustrativa

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