Inarcassa: richieste di deroga al contributo minimo soggettivo entro il 31 maggio

Come ogni anno, gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa possono richiedere di derogare al minimo soggettivo, che quest'anno sarà di 2.340 euro, 30 euro in più rispetto al 2018 (lo scorso 25 gennaio il consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato la rivalutazione Istat dei contributi all'1,1 per cento, che dovrà essere ora approvata dai ministeri vigilanti). La possibilità di inviare la richiesta di adesione è già attiva su Inarcassa Online, con scadenza 31 maggio 2019.

L'opzione permette di calcolare il contributo soggettivo in percentuale rispetto al reddito professionale effettivamente prodotto, indipendentemente dal minimo fissato dal regolamento generale di previdenza della Cassa. Ha senso solo per coloro che prevedono di non raggiungere una certa soglia di reddito, pari, quest'anno, a 16.138 euro (16.138*0,145=2.340).

Dunque, chi, prevedendo redditi inferiori a 16.138 euro per il 2019, aderisce alla deroga, il prossimo anno potrà non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, entro dicembre 2020, il 14,5 per cento del reddito professionale prodotto. All'atto della presentazione, alla Cassa, della dichiarazione dei redditi 2019 (da effettuare entro il 31 ottobre 2020) se il reddito professionale dichiarato è effettivamente inferiore a 16.138 euro, allora viene emesso il Mav di importo pari al 14,5 per cento del reddito. Ovviamente, restano ferme le due scadenze previste per il versamento delle due rate relative al contributo minimo integrativo e al contributo di maternità 2019 (30 giugno e 30 settembre 2020).

Cosa accade se, inaspettatamente, la soglia dei 16.138 euro viene superata

Se il reddito professionale relativo al 2019 è pari o superiore a 16.138 euro, allora, in seguito all'invio della dichiarazione dei redditi 2019 alla Cassa, sarà emesso un Mav di importo pari alla somma del conguaglio e  delle due rate relative al contributo minimo soggettivo. A queste ultime si applicano gli interessi (pari al tasso Bce più il 4,5 per cento) decorrenti dalle due scadenze del 30 giugno e 30 settembre (date entro le quali il contribuente avrebbe dovuto versare ciascuna delle due rate del contributo minimo soggettivo). L'importo così calcolato va corrisposto entro il 31 dicembre 2020.

In ogni caso, la richiesta di deroga può essere annullata entro il 30 giugno. Inoltre, bisogna ricordare che l'adesione alla deroga al contributo soggettivo minimo è incompatibile con la domanda di pensione e che fa decadere la rateazione bimestrale dei minimi. Infine, è possibile derogare alla contribuzione minima per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della attività professionale.

L'effetto sull'anzianità contributiva

La deroga ha effetti negativi sull'anzianità contributiva, che viene calcolata proporzionalmente a quanto versato. Ipotizzando un reddito di 10.000 euro dichiarato per il 2019, il contributo soggettivo dovuto sarà pari a 1.450 euro (10.000 * 0,145), ne deriva che l'anzianità sarà pari a 226 giorni anziché 365. La formula per calcolare l'anzianità in questo caso è: (1.450/2.340) * 365 giorni.

Per recuperare si potrà far ricorso alla contribuzione volontaria. È possibile, comunque, assicurarsi l'anzianità previdenziale intera integrando gli importi non versati entro cinque anni, facendo ricorso all'istituto del riscatto.

di Mariagrazia Barletta

+ info: www.inarcassa.it

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