Sblocca cantieri: progetto di fattibilità in due fasi obbligatorio per i concorsi e regolamento attuativo unico

Ritorno al regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici e all'incentivo del 2 per cento alla progettazione in house. E, progetto di fattibilità in due fasi obbligatorio per i concorsi. Sono alcune delle novità previste nella bozza del cosiddetto Sblocca Cantieri, il Dl licenziato dallo scorso Consiglio dei Ministri "salvo intese". Significa che è suscettibile di modifiche.

Di seguito le principali novità che nascono da modifiche al Codice dei Contratti pubblici (DLgs 50 del 2016).

Ritorno al regolamento attuativo

Si ritorna alla vecchia formula Codice più regolamento, disponendo l'adozione di un regolamento unico attuativo del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, tale regolamento andrà ad approfondire le seguenti materie:

  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • direzione dei lavori e dell'esecuzione;
  • esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • collaudo e verifica di conformità;
  • requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  • lavori riguardanti i beni culturali.

Il regolamento dovrà anche stabilire i contenuti dei tre livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo). Materia che attualmente il Codice demanda ad un decreto del Mit, che, però, non è mai stato emanato.

Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti

Con una modifica all'articolo 133 del Codice (DLgs 50 del 2016), si torna all'incentivo del 2 per cento per la progettazione in house. Più nel dettaglio cambiano le attività tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti, che possono essere coperte dall'apposito fondo in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono far confluire risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.

Con la bozza di Dl vengono incluse nell'incentivo le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, mentre vengono escluse quelle di programmazione della spesa per investimenti, e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Progetto di fattibilità in due fasi obbligatorio per i concorsi

Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Sarà il regolamento unico a definire i contenuti di tale documento.

Dunque si prevede di rendere cogente la redazione del progettato di fattibilità in due fasi nei concorsi. Questa procedura, già introdotta dal Correttivo al DLgs 50 del 2016, è già stata sperimentata in alcuni concorsi come quello per la progettazione dell'uscita "Sanità" della metropolitana della Linea 1 di Napoli (la procedura è ancora in corso) e quello per il ridisegno del parco monumentale della Reggia di Rivalta (Reggio Emilia).

Nell'appalto integrato "pesano" i requisiti del progettista

In caso di appalto integrato i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto Codice. Tali requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Inoltre, si legge nella bozza: «Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».

Commissari di gara, accolta la richiesta di Cantone

La bozza recepisce la richiesta di modifica al Codice avanzata dal presidente dell'Anac che lo scorso gennaio aveva scritto a Governo e Parlamento. Cantone aveva sollecitato un intervento affinché potesse essere governata una situazione che prevedeva si sarebbe verificata all'attivazione dell'Albo nazionale dei commissari di gara: ossia che le stazioni appaltanti potessero scontrarsi con casi di indisponibilità o insufficiente presenza di esperti iscritti.

A tal fine l'Authority aveva suggerito l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 77 del Codice dei contatti: «In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante». (Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo Albo dei commissari di gara: Cantone scrive a Governo e Parlamento per una «modifica urgente» al Codice).

Tra le cause di esclusione il mancato pagamento delle imposte

Con una modifica all'articolo 80 sui motivi di esclusione, si stabilisce che l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Lavori aggiudicati con la formula del contraente generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori

Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, era stata prevista dal Codice l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La bozza di decreto cancella i commi dell'articolo 196 che ne prevedevano l'istituzione.

Documento di gara unico europeo (Dgue)

In alternativa al Documento di gara unico europeo (Dgue), i soggetti che gestiscono mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione per lavori, servizi e forniture, per importi inferiori alle soglie comunitarie, possono predisporre dei formulari standard attraverso i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti (articolo 80 del Codice) o altre informazioni necessarie all'ammissione alla procedura.

«Nell'ambito della fase del confronto competitivo - si legge nella bozza - la stazione appaltante utilizza il Dgue per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

Per i contratti sotto soglia il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo oppure, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dunque, si ritorna a privilegiare il criterio del minor prezzo.

Resta fermo quanto attualmente stabilito del Codice, ovvero che per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Abolito il tetto del 30 per cento per l'offerta economica

Nella bozza si prevede l'abolizione del peso massimo del 30 per cento da attribuire al punteggio economico quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza esecutivo

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione dei lavori può prescindere dalla redazione dell'esecutivo.

Il progetto definitivo posto a base di gara deve essere costituito - si legge nella bozza di Dl - «almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi delle sicurezza da non assoggettare a ribasso».

In definitiva, ciò che era stabilito nelle previsioni del periodo transitorio del Codice - e dunque valido fino all'emanazione dell'apposito decreto che avrebbe dovuto disciplinare la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria - diventa condizione ordinaria. La bozza di Dl prevede anche l'abolizione della disposizione del Codice che stabilisce l'emanazione del decreto per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria.

di Mariagrazia Barletta

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