Pratiche edilizie: con una modifica allo Sblocca-cantieri alcune viaggiano via Pec

La denuncia di opere strutturali da parte del costruttore andrà presentata tramite Posta elettronica certificata allo sportello unico, il quale, per rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito, si servirà anch'esso della Pec. Viaggeranno via Pec anche la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare presso il Genio Civile a strutture ultimate e il certificato di collaudo. A stabilirlo è un emendamento approvato nel corso dell'esame dello Sblocca-cantieri da parte delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato.

Un ulteriore emendamento dà al ministero delle Infrastrutture un tempo massimo di  60 giorni (computati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca-cantieri) per varare le linee guida che serviranno per meglio definire, dal punto di vista strutturale, le categorie di interventi classificati dallo Sblocca cantieri come «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» allo scopo di sottrarre quelli meno rilevanti per l'incolumità pubblica all'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile.

Infine, con una modifica all'articolo 59 del Tu Edilizia si dà la possibilità al ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare, con proprio decreto, laboratori ad effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Per dare attuazione a tale previsione, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca-cantieri, è tenuto ad adottare specifici provvedimenti.

Sono diverse le novità che il Dl cosiddetto "Sblocca cantieri", in vigore dal 19 aprile, ha introdotto sul fronte delle pratiche riguardanti gli interventi in zone sismiche e la denuncia delle opere strutturali. Novità che nascono da puntuali modifiche al Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001). Le ricordiamo di seguito.

Autorizzazione sismica: niente obbligo per interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» 

Per quanto riguarda le modifiche apportate al testo unico dell'edilizia, quella relativa all'autorizzazione sismica è quella di maggiore impatto. Alcune opere vengono infatti esentate dall'autorizzazione sismica preventiva (articolo 94 del Tu Edilizia). La semplificazione prende le mosse dalla classificazione degli interventi, che vengono suddivisi in «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza». In pratica viene definito un diverso regime autorizzatorio a seconda dell'importanza che le opere possono avere rispetto all'incolumità pubblica.

Solo per gli interventi «rilevanti» resta l'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile. Tale obbligo decade invece per gli interventi ritenuti dal legislatore di «minore rilevanza» e per quelli «privi di rilevanza». Per gli interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Interventi in zone sismiche, ecco come si riconoscono i tre gradi di rilevanza

Quanto ai tre gradi di rilevanza degli interventi in zone sismiche, una prima distinzione viene fatta dal decreto (si veda lo schema in basso), ma occorreranno provvedimenti regionali e ministeriali. Al ministero delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata, va il compito di definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di maggiore e minore rilevanza per l'incolumità pubblica, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre la denuncia dei lavori (articolo 93 Tu Edilizia). Il Dl non forniva alcuna scadenza per l'emanazione delle linee guida, che invece ora viene introdotta e fissata in 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

I TRE GRADI DI RILEVANZA
(nuovo articolo 94-bis Dpr 380 del 2001)

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) , n. 2);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Denuncia dei lavori in zone sismiche

Riscrivendo parzialmente l'articolo 93 del Tu Edilizia, il Dl Sblocca cantieri stabilisce che per la denuncia dei lavori in zone sismiche il contenuto del progetto deve «essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica». Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e deve rispettare quanto previsto dalle norme tecniche. Per tali progetti viene richiesta un'asseverazione del progettista che il Tu Edilizia non prevedeva. I progetti d'ora in avanti devono essere accompagnati da «una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori per le opere strutturali (articolo 65 del Dpr 380 del 2001).

Semplificato l'iter per la denuncia delle opere strutturali e gli adempimenti a strutture ultimate

Con una modifica all'articolo 65 del Tu Edilizia viene semplificato l'iter per la denuncia, prima della loro realizzazione, delle opere strutturali. In particolare non è più richiesta la presentazione in triplice copia del progetto dell'opera (basta presentare un unico esemplare). Lo stesso vale per la relazione firmata dal progettista e dal direttore dei lavori prima della realizzazione. La denuncia va presentata dal costruttore allo sportello unico non più per le sole «opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» bensì per «tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore».

Anche per la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a strutture ultimate viene meno l'obbligo di presentarla in triplice copia. Anche se, una seconda copia della relazione si rende necessaria ai fini dell'attestazione dell'avvenuto deposito. 

Ci sono casi in cui la relazione a strutture ultimate non deve essere presentata. Più nel dettaglio, non va presentata per «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti» e in caso di «interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità» (si veda la classificazione degli interventi contenuta nello schema in alto). Per queste due categorie di interventi, inoltre, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

di Mariagrazia Barletta

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