Anac: per garantire l'equo compenso, al professionista non possono essere chieste prestazioni non quantificate nel bando

Coordinare il principio dell'equo compenso, introdotto per i professionisti dal decreto Fiscale del 2017, con i criteri di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Principalmente con questo obiettivo, l'Anac, dopo averle sottoposte a consultazione pubblica, ha aggiornato le linee guida numero uno, ossia quelle che introducono indirizzi per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Il decreto fiscale (Dl 148 del 2017) e la sua legge di conversione sancirono l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti. In che modo tale principio può essere trasferito alle gare di progettazione è la questione che l'Anac si è posta, sotto suggerimento espresso dal Consiglio di Stato. 

Tra le altre cose, nelle linee guida, l'Anac ha ritenuto di specificare che per garantire l'equità del compenso non possono essere richieste, durante l'esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara. Sempre in riferimento alla garanzia di un equo compenso, le linee guida aggiornate suggeriscono alle stazioni appaltanti, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di utilizzare la formula bilineare, da preferire alla formula classica dell'interpolazione lineare che induce i concorrenti a formulare offerte aggressive.

«Le indicazioni aggiuntive fornite nelle Linee guida n. 1 - si legge nella relazione illustrativa che accompagna le linee guida aggiornate - con riferimento al principio dell'equo compenso sono di natura strettamente interpretativa; esse non prevedono nuovi obblighi ma si limitano ad interpretare e a fornire suggerimenti in relazione all'applicazione di norme primarie sulle quali l'Autorità non ha alcun potere di intervento». Vale la pena ricordare che le linee guida dell'Anac resteranno operative fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dallo Sblocca-cantieri, e che quest'ultimo provvedimento non ha previsto l'abolizione di tutte le linee guida del Codice degli appalti.

Le linee guida numero uno aggiornate

La relazione illustrativa

La questione dell'equo compenso

Il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull'importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi calcolati facendo riferimento al decreto Parametri, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. «Si pone il problema di definire quale sia il "compenso equo" ai sensi dell'articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l'ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l'attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell'operatore economico e non da un'imposizione della stazione appaltante», scrive l'Anac.

«Per ovviare all'ipotesi di cui sopra, la soluzione più scontata sarebbe quella di imporre un tetto massimo al ribasso offerto ma non è apparsa ritenersi percorribile in quanto, nella sostanza, comporterebbe la pre-determinazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l'appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando così uno degli elementi base del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ampiamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici», afferma ancora l'Anticorruzione.

«Una soluzione apparsa più appropriata, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è quella di agire sulla formula per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo; partendo dal presupposto che la formula classica dell'interpolazione lineare [...] accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, è stato suggerito il ricorso alla formula bilineare».

 di Mariagrazia Barletta

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