Regime forfettario: l'Agenzia delle Entrate spiega come cedere l'ecobonus ai fornitori

La cessione anche per l'acquisto di una caldaia a condensazione o di nuovi infissi

L'ecobonus può essere ceduto da tutti i «soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta», afferma l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad un interpello. Può essere ceduto ai fornitori anche dai liberi professionisti in regime forfettario.

È infatti proprio un libero professionista forfettario a sollecitare chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica. Il professionista, in particolare, chiede chiarimenti riguardo alle modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi e serramenti e di una caldaia a condensazione, da parte dei rispettivi fornitori, ai quali intende cedere il corrispondente credito.

Il corrispettivo indicato in fattura non deve tener conto della cessione dell'eventuale credito al fornitore, ma va indicato l'intero corrispettivo dovuto. Dunque, nella fattura del fornitore l'importo del credito ceduto non va dedotto dalla base imponibile. L'importo del bonifico con cui viene pagata la spesa al fornitore potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, oppure essere inferiore nell'ipotesi in cui si decida di cedere il credito spettante al fornitore. È quanto - in estrema sintesi - affermato dalle Entrate.

Si veda anche:
• Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: ecco come fare per ottenerli (senza sbagliare)

Agenzia delle Entrate, risposta numero 309 del 2019

La risposta all'interpello

L'Agenzia delle Entrate ricorda, per quanto riguarda l'ecobonus, che la legge di Bilancio 2018 ha ampliato alle singole unità immobiliari, la possibilità di cessione del credito d'imposta ai fornitori. Possibilità prima prevista solo per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sulle parti comuni di edifici.

«Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E - si legge ancora nella risposta all'interpello -, il credito d'imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili».

Dunque il professionista in regime forfettario può cedere il credito spettante al fornitore. Come farlo correttamente? Prima di tutto la fattura emessa dai fornitori dovrà indicare l'intero corrispettivo dovuto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate. In altre parole: «Ai fini dell'adempimento della fatturazione, l'importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni». 

Quanto alle modalità di pagamento delle spese ammesse alla detrazione, «le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d'impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l'altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi all'agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

«Infine, si evidenzia che l'importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell'ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso».

di Mariagrazia Barletta

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