In caso di reati, l'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità penale del direttore dei lavori

L'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità del direttore dei lavori per gli abusi commessi. Il direttore dei lavori ha infatti l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie, il dovere di contestare le irregolarità riscontrate e di rinunciare all'incarico in caso di illeciti. Così la Corte di Cassazione nella sentenza 31287 dell'11 luglio 2019.

Il fatto

La Corte Suprema è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza di appello di un committente e un direttore dei lavori che erano stati condannati «per aver realizzato in zona vincolata, in assenza del permesso di costruire ed in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, lavori di sbancamento per un'ampiezza di circa 400 mq ed una profondità di 20 mq». 

Committente e direttore dei lavori - si legge nella sentenza - avevano comunicato al Corpo Forestale dello Stato l'inizio di opere di movimentazione di terra, previste dal progetto autorizzato per la realizzazione di un garage. La perizia disposta nel processo di primo grado, però, aveva «accertato come fossero stati effettuati imponenti lavori di sbancamento di una scarpata che avevano nulla a che vedere con i lavori autorizzati; si era pertanto realizzata una trasformazione permanente del territorio, soggetta a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, del tutto diversa da quella in origine prevista e consentita».

Opere di sbancamento assoggettate a titolo abilitativo edilizio

«La trasformazione edilizia o urbanistica del territorio che costituisce "intervento di nuova costruzione" soggetto a permesso di costruire [...] è quella che determina la permanente modifica del suolo», osservano innanzitutto i giudici di terzo grado. «È infatti consolidato - e va qui ribadito - il principio secondo cui, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio», si legge ancora nella sentenza.

«Né è in discussione che ove tali lavori ricadano in area paesaggisticamente vincolata occorra altresì l'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. 42 del 2004, che, peraltro, nel caso di specie era stata correttamente richiesta, ma per lavori di sbancamento che avrebbero interessato una ben più limitata, e distinta, area. Proprio la difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato è stata oggetto di specifica contestazione ed è stata correttamente ritenuta illecita».

Il ruolo del direttore dei lavori in caso di abusi

In caso di abuso, dunque, qual è il corretto comportamento che il direttore dei lavori deve tenere? Secondo i giudici della Corte di Cassazione «la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di reati edilizi, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico».

L'aver comunicato l'inizio delle opere di movimentazione terra obbligava il direttore dei lavori a sovrintendere alla loro esecuzione e a verificare che le opere si svolgessero in conformità al progetto.

di Mariagrazia Barletta

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