Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: attenzione alle scadenze

Il decreto Crescita ha introdotto una nuova modalità di fruizione dei bonus per la riduzione del rischio sismico e per la riqualificazione energetica degli edifici. Sia per il sismabonus che per l'ecobonus la relativa detrazione fiscale spettante può essere recuperata direttamente come sconto in fattura e trasferita al fornitore che la recupererà, come credito di imposta, in cinque anni.

Si tratta di una possibilità molto vantaggiosa per l'acquirente o committente dei lavori, in quanto il beneficio fiscale è per questi immediato e non spalmato in più anni, come avviene per le consuetudinarie detrazioni fiscali. Meno vantaggiosi per il fornitore che si sobbarca l'anticipo dello sconto.

Per usufruire dell'agevolazione bisogna, però, rispettare precise scadenze, pena l'inapplicabilità dello sconto. A dettare i termini e le modalità per la fruizione dello sconto in fattura è stata l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento ad hoc (numero 660057 del 2019), che ha reso operativo il nuovo sistema di agevolazione.

Per approfondire:
• Ecobonus tra sconto in fattura e cessione del credito: le differenze su tempistiche e passaggi burocratici
• Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: ecco come fare per ottenerli (senza sbagliare)

Opzione entro il 28 febbraio

La prima data da appuntare è quella del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Entro tale termine, infatti, i soggetti aventi diritto alle detrazioni devono comunicare all'Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura. Se si manca l'appuntamento con questa data, non c'è nulla da fare: si perde il diritto allo sconto. Infine, la comunicazione va effettuata a decorrere dal 16 ottobre 2019

La comunicazione dell'opzione deve contenere dati precisi, indicati nel provvedimento 660057/2019. Va inviata on line tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate oppure recandosi agli uffici dell'amministrazione finanziaria, utilizzando il modulo allegato al predetto provvedimento. In alternativa, tale modulo può essere inviato alle Entrate tramite Pec. I dettagli per l'invio della comunicazione saranno forniti dall'Agenzia tramite il suo sito internet.

10 marzo per il recupero del credito

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, ossia a partire dal 10 marzo.

Ma prima il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

di Mariagrazia Barletta

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