Consulenza professionale a titolo gratuito? Legittima secondo il Tar Lazio

La sentenza numero 11411 del 30 settembre

La nuova disciplina sull'equo compenso «deve intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo». Può essere invece legittima la consulenza professionale a titolo gratuito. Tra l'altro il professionista che accetta una consulenza a titolo gratuito non viola nemmeno il codice deontologico. È questa la conclusione della sentenza del Tar Lazio numero 11411 del 30 settembre 2019.

«Proprio quando il Governo si appresta a tracciare qualsiasi operazione finanziaria per stanare l'evasione fiscale, si avallano comportamenti poco trasparenti, che rischiano di alimentare un mercato sotto banco tra la pubblica amministrazione e i professionisti, nel silenzio assordante della politica», è il durissimo commento del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella.

«L'equo compenso assomiglia sempre più alla tela di Penelope: quello che fa la politica, la giurisprudenza disfa. Rimaniamo sorpresi davanti alla decisione dei giudici amministrativi laziali che legittima la previsione secondo cui l'attività professionale può essere svolta a titolo gratuito», aggiunge Stella. «Una sentenza - continua - che umilia i professionisti, ma soprattutto esautora il Governo, il Parlamento e le Regioni su principio di civiltà che, ingenuamente, pensavamo acquisito».«Un colpo di spugna sul diritto dei professionisti a veder riconosciuto il valore economico della propria prestazione». [confprofessioni.eu]

L'avviso di consulenza a titolo gratuito del Mef

Oggetto della pronuncia è un avviso pubblico del ministero dell'Economia del 27 febbraio 2019 di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza, a titolo gratuito, a professionalità altamente qualificate. Gli incarichi riguardavano il diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati, in vista dell'adozione o integrazione di norme.

L'avviso era diretto ad esponenti del mondo accademico e a professionisti. Tra i requisiti richiesti, la consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale negli ambiti tematici in cui si richiedevano le consulenze (consulenze di durata biennale e non rinnovabili).

Il ricorrente, un avvocato che pur sostenendo di avere un'esperienza pluriennale nelle materie indicate nel bando, non aveva partecipato alla manifestazione di interesse e aveva chiesto l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia) dell'avviso pubblico, unitamente all'elenco dei professionisti iscritti all'avviso e a qualsiasi affidamento di incarico che ne fosse derivato.

Il ricorrente fa appello all'articolo 36 della Costituzione, all'articolo 2233 del Codice civile, alla legge sull'equo compenso, ai parametri professionali e alla giurisprudenza

Il ricorrente fa appello, tra l'altro «all'articolo 36 della Costituzione e alla nuova disciplina sull'equo compenso (legge 172 del 2017, nda) che escludono la possibilità di stipulare - sostiene con i suoi difensori - un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e Pubblica amministrazione». Richiama, inoltre, una recente sentenza del Tar Campania (n. 1541 del 2018) che «ha chiarito che la Pa non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito».

Il ricorrente ricorda anche un'altra sentenza dei giudici amministrativi, questa volta del Tar Calabria (sentenza 1507 del 2018), nella quale si legge: «La legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel convertire il Dl 16 ottobre 2017, n. 148, vi ha inserito l'art. 19-quaterdecies, il quale, al comma 3, stabilisce che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della citata norma di conversione».

Altro tema sollevato dal ricorrente è il mancato rispetto dei parametri professionali. Infine, l'articolo 2233 del Codice civile, che, con riferimento all'articolo 36 della Costituzione, stabilisce che nel contratto di prestazione intellettuale «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

Tar Lazio: legittima l'assenza di compenso

Secondo il Tar Lazio, «in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell'arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo», «ciò si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all'incarico in qualunque momento». L'incarico - affermano i giudici amministrativi - non è nemmeno classificabile come servizio, e quindi non è sottoposto al Codice dei contratti pubblici. In base a questi ed altri rilievi, secondo il Tar Lazio, «il titolo gratuito della consulenza appare legittimo».

«Deve rilevarsi in proposito - si legge ancora nella pronuncia - che nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso (il riferimento è alla gratuità delle consulenze in questione, nda)». Inoltre - affermano i giudici -: «Non può ritenersi che la disciplina dell'equo compenso, diffusamente e analiticamente descritta dalla parte ricorrente ed erroneamente invocata a sostegno delle proprie tesi, presenti tale carattere ostativo. Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo».

Secondo i giudici la prestazione gratuita non va nemmeno contro il codice deontologico

«Nulla impedisce, tuttavia, al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza, in questo caso richiesta solo in modo del tutto eventuale nei due anni stabiliti, senza pretendere alcun corrispettivo in denaro. Lo stesso può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae».

Il ricorso viene respinto.

di Mariagrazia Barletta

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