Prestazione energetica ed efficienza: ecco lo schema di Dlgs che modifica il decreto 192 del 2005

Le principali novità contenute nel provvedimento giunto in Parlamento per acquisire il parere delle Commissioni

È arrivato in Parlamento, affinché venga sottoposto alle osservazioni delle competenti Commissioni, lo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27 sull'efficienza energetica. Il provvedimento, che va a modificare il Dlgs 192 del 2005, era stato approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 gennaio.

La direttiva oggetto di recepimento mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti e a favorire la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050. Tra gli obiettivi, inoltre: la promozione dell'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (Ict) per contenere i consumi energetici e l'incentivazione della mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.

Più in particolare, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l'introduzione di un indicatore del livello di "prontezza" dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. 

Alcune novità riguardano l'Attestato di prestazione energetica. Per approfondirle si rimanda all'articolo: "Ape: l'accertamento delle violazioni passa alle Regioni".

Lo schema di Dlgs

Come cambia il Dlgs 192 del 2005

Il decreto legislativo 192 del 2005 - va ricordato -  si applica ad edifici pubblici e privati e definisce la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche insieme alle prescrizioni e ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando questi sono oggetto di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica. Si applica, inoltre, all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici. Disciplina gli obblighi legati all'attestato di prestazione energetica e definisce il piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero".

Modificate le definizioni di alcuni termini

Vengono modificate le definizioni di «generatore di calore», di «sistema tecnico per l'edilizia» e di «impianto termico» e aggiunti nuovi termini contenuti nella direttiva 844/2018/Ue, tra questi la definizione di «sistema di automazione e controllo dell'edificio». 

Ampliato il campo di applicazione

Se confermate le modifiche previste nello schema di Dlgs, sarà ampliato il campo di applicazione del decreto legislativo 192 del 2005. In particolare, questo si applicherà anche agli impianti di ricarica dei veicoli elettrici integrati negli edifici. Inoltre, lo schema di Dlgs definisce anche la messa a punto di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

Cosa prevede la strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare

Lo schema di decreto legislativo prevede che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, venga inclusa, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati.

L'obiettivo deve essere il raggiungimento di traguardo specifico: ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. La strategia a lungo termine dovrà facilitare la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Per approfondimenti si rimanda all'articolo: "Edifici pubblici e privati decarbonizzati entro il 2050 con il recepimento della direttiva Ue".

Aggiornati i criteri per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica 

Vengono aggiunti nuovi criteri generali per la definizione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici (di nuova costruzione o oggetto di riqualificazioni o ristrutturazioni importanti). Criteri che devono essere poi recepiti con decreto (o più decreti) del Ministero dello sviluppo economico (emanati di concerto con altri dicasteri e acquisita l'intesa in Conferenza unificata).

Tra i vari criteri ne viene aggiunto uno che induce a valutare l'efficacia di eventuali sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. «Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili», si legge nella bozza.

Integrazione negli edifici di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici

Lo schema di Dlgs, inoltre, demanda ad un decreto del ministero dello Sviluppo Economico (da emanare di concerto con i ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture, della Salute e della Difesa per i profili di competenza, e acquisita l'intesa in Conferenza unificata) le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Il Dm dovrà anche stabilire le modalità con cui, entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali, dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica.

Già lo schema di Dlgs stabilisce che negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, devono essere installati:

  • almeno un punto di ricarica 
  • infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici.

Tale obbligo si applica se:

  • il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o se:
  • il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le relative infrastrutture elettriche.

Tale obbligo non si applica in caso di edifici di proprietà di piccole e medie imprese e nemmeno in caso di domande di permesso di costruire «o domande equivalenti» presentate entro il 10 marzo 2021. Inoltre, decade nel caso in cui «il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio».

Quanto agli edifici residenziali, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, devono essere installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, ossia condotti per cavi elettrici, al fine di consentire, anche in una fase successiva, di installare punti di ricarica per veicoli elettrici.

Tale obbligo si applica se:

  • il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, gli interventi di ristrutturazione coinvolgano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; oppure se:
  • il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, gli interventi di ristrutturazione interessino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Lo stesso obbligo non vale in caso di domande di permesso di costruire «o domande equivalenti» presentate entro il 10 marzo 2021.

Istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Lo schema di decreto prevede inoltre l'istituzione, presso Enea, del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, il cui obiettivo è fornire «ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti dì promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica».

di Mariagrazia Barletta

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