Comunità energetiche per produrre e scambiare energia pulita: avvio della sperimentazione con il Milleproroghe

Per l'attuazione servono ora provvedimenti del Mise e di Arera

Produrre e scambiare energia "pulita", grazie alle comunità energetiche. Il Milleproroghe prepara la strada all'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. La novità - che anticipa la direttiva Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (la cosiddetta Red II) - è inserita nell'articolo 42-bis del Ddl che questa settimana è all'esame del Senato. Non ci sarà spazio per modifiche, giacché il decreto deve essere convertito entro febbraio.

Significa che un gruppo di cittadini, che ad esempio abitano nello stesso condominio, possono affrontare insieme la spesa di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, come ad esempio un impianto fotovoltaico, e condividere l'energia prodotta che può essere autoconsumata istantaneamente o immagazzinata per essere utilizzata quando necessario.

La novità su proposta di Legambiente e Italia Solare

«Finalmente sarà possibile produrre e scambiare l'energia pulita - ha commentato Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente - nei condomini e tra imprese, tra edifici pubblici e attività commerciali. In questo modo si apre la strada per progetti locali di impianti solari in autoproduzione ma anche per scambiare localmente l'energia in eccesso, con riduzione di sprechi e vantaggi tanto ambientali quanto economici per imprese, famiglie e comunità».

La novità, che è stata inserita nel Milleproroghe con l'approvazione di un emendamento approvato nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, nasce da  una proposta presentata da Legambiente e Italia Solare lo scorso novembre a Rimini durante la fiera Ecomondo, con l'obiettivo di anticipare la direttiva europea 2018/2001 che promuove la creazione di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili.

Sperimentazione su impianti di potenza non superiore a 200 kW

Dunque, i consumatori di energia elettrica potranno associarsi per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile. Ci sono, però, delle limitazioni. I soggetti partecipanti alla comunità dovranno produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Oltre al limite di potenza, la nuova norma riguarda gli impianti che entreranno in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento che andrà a recepire la direttiva (Ue) 2018/2001 (la direttiva va recepita entro il 30 giugno 2021).

Comunità di energia rinnovabile:
La definizione nella direttiva Ue 2018/2001
soggetto giuridico:
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Pmi o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

Testo dell'articolo 42 bis del Milleproroghe

I "paletti" per comunità energetiche e autoconsumatori

Il Milleproroghe definisce il perimetro d'azione di autoconsumatori o comunità energetiche, che devono agire nel rispetto di precise condizioni. Innanzitutto i soggetti partecipanti devono condividere l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati. 

Inoltre, l'energia deve essere condivisa per l'autoconsumo istantaneo, il quale può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo. Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

Per l'attuazione occorrono provvedimenti del Mise e di Arera

Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, inclusa quella condivisa, sono applicati gli oneri generali del sistema elettrico. «Gli impianti realizzati in comunità energetiche - come spiega Italia Solare - non potranno accedere agli incentivi previsti dal decreto Fer1, ma avranno un nuovo incentivo il cui funzionamento sarà individuato dal Ministero dello Sviluppo e il cui valore verrà definito da Arera».

In particolare, si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe, con decreto del ministro dello Sviluppo economico sia individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili che rispettino i "paletti" individuati con la legge Milleproroghe. La tariffa incentivante sarà erogata dal Gse, e dovrà premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo. 

Per l'attuazione delle novità servono anche appositi provvedimenti dell'Arera (da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe).

di Mariagrazia Barletta

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