Decreto Covid-19: ecco le misure (scarse) per i professionisti. Arrivato l'ok in CdM

È stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il decreto contenente le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia. 

Ecco le principali misure, di interesse per i professionisti, che, stando alla bozza di decreto entrata in Consiglio dei Ministri, dovrebbero essere entrate nel provvedimento. Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le conferme.

Aggiornamento del 18 marzo:
Il Dl Covid-19 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri qualche minima correzione c'è a favore dei professionisti. Per approfondimenti si rimanda all'articolo Decreto Covid-19 in Gazzetta: inserite nel testo correzioni (minime) a favore degli autonomi

Riguardo alle misure per gli architetti si veda anche:
• Covid-19: Inarcassa delibera le misure per architetti e ingegneri

Covid-19, Inarcassa: determina d'urgenza del presidente per stanziare 100 mln per l'assistenza degli associati

Indennità (previa emanazione di un Dm attuativo) per gli autonomi (compresi architetti e ingegneri) con reddito 2019 fino a 10mila euro

Per i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti iscritti alle Casse private obbligatorie (come Inarcassa), che a causa dell'emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e che nel 2019 abbiano prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10mila euro, è istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro il "Fondo per il reddito di ultima istanza". Il fondo è volto a garantire un'indennità entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per il 2020.

Per dare attuazione alla misura occorre un decreto del ministero del Lavoro, da emanare, di concerto con il ministero dell'Economia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Il decreto dovrà definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

Atti amministrativi in scadenza

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Indennità professionisti (non iscritti a Casse private)

Ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co. co. co. (anch'essi attivi alla data del 23 febbraio), iscritti alla Gestione separata dell'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum di 500 euro. L'indennità è erogata dall'Inps fino al limite di spesa di 170 milioni di euro per il 2020. La misura non si applica ai professionisti iscritti a Casse private.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti

Viene riconosciuto un congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps e per gli autonomi iscritti all'Inps, con figli di età non superiore a 12 anni. Più nel dettaglio, viene riconosciuta un'indennità commisurata alla retribuzione, che varia a seconda della tipologia di lavoro. In alternativa, gli stessi soggetti di cui sopra possono beneficiare di un bonus di 600 euro  per pagare servizi di baby-sitting nel periodo di chiusura delle scuole. La misura non si applica ai professionisti iscritti a Casse private.

Rafforzato il Fondo di garanzia per le Pmi (cui hanno accesso anche i professionisti)

Il Fondo di garanzia per le Pmi riceve un'iniezione di un miliardo di euro. Il Fondo di garanzia - va ricordato - è un'agevolazione che fa capo al ministero dello Sviluppo economico e permette a professionisti e imprese di ottenere una garanzia pubblica, consentendo l'accesso al credito bancario anche a coloro che non dispongono di sufficienti garanzie. Per nove mesi la garanzia sarà concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro.

Rinvii per adempimenti fiscali e contributivi

Per i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi alcuni versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Si tratta del versamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e dei contributi Inail.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione delle rate dei mutui "prima casa"

Viene congelato per 9 mesi il pagamento delle rate dei mutui "prima casa". La misura vale anche per i lavoratori autonomi e per il liberi professionisti. Requisito imprescindibile: l'aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato, imputabile all'emergenza coronavirus, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Per l'accesso al beneficio non è richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione delle ritenute d'acconto

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Bonus sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto anche ai professionisti, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione della misura deve essere emanato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl, un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia.

Sospensione delle cartelle esattoriali

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

di Mariagrazia Barletta

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