Covid-19, bonus 600 euro anche per professionisti iscritti a Casse private: il ministro del Lavoro firma il decreto

Ecco il testo bollinato e i numerosi dubbi interpretativi che la bozza lascia aperti

Un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro anche per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo di concerto con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto che stabilisce il funzionamento del «Fondo per il reddito di ultima istanza» istituito dal cosiddetto Dl «Cura Italia».

Il decreto interministeriale ha inoltre fissato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del Fondo da destinare ai professionisti. «Per l'ottenimento dell'indennità i professionisti e lavoratori autonomi devono inviare domanda alla propria Cassa di previdenza, dal 1° aprile 2020. Sono le Casse private a verificare la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio», secondo quanto riporta la bozza di decreto interministeriale.

Aggiornamento del 1° aprile 2020
È stato pubblicato il decreto con cui il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, stabilisce il funzionamento del «Fondo per il reddito di ultima istanza» istituito dal cosiddetto Dl «Cura Italia», dando il via al bonus di 600 euro (una tantum) per il mese di marzo, da corrispondere ai professionisti iscritti alle casse private. Via alle richieste da oggi 1° aprile. Vai all'articolo

Lo schema di decreto interministeriale

«Si tratta di un primo intervento per fronteggiare immediatamente la situazione di emergenza», spiega Catalfo all'Ansa, ribadendo che «siamo già al lavoro sulle nuove misure per il decreto aprile, dove l'obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore».

«Accogliamo con soddisfazione questa prima misura di tutela per i liberi professionisti - dichiara il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro - che inizia a restituire dignità e pari diritti ai lavoratori d'Italia. Tuttavia - sottolinea - il provvedimento presenta luci e ombre, che andranno chiarite in tempi brevi per non creare aspettative che potrebbero essere deluse. Cautela dunque, ma anche massima disponibilità nei confronti del Governo - conclude - nel proseguire insieme in questo percorso delicatissimo, partendo dalle fasce più fragili dei nostri iscritti». 

La nota diffusa da Inarcassa non precisa quali siano le ombre, ma effettivamente leggendo la bozza molti dubbi sorgono. Il primo riguarda lo stanziamento di 200 milioni di euro: non viene specificato se tale somma coprirà il solo indennizzo di marzo. In tal caso la misura raggiungerebbe circa 333mila professionisti e comunque, probabilmente, non tutta la platea di coloro che avrebbero i requisiti per accedere al beneficio e questo fa comprendere il meccanismo di assegnazione delle risorse, basato sull'ordine di arrivo e di accettazione delle richieste.

Un altro dubbio riguarda i requisiti d'accesso alla misura, come specificato di seguito.

I requisiti per l'accesso all'indennità

Hanno diritto all'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 i professionisti «la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica», che nell'anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, «assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione», non superiore a 35mila euro. Rientrando gli studi di architettura e di ingegneria nell'elenco allegato al Dpcm del 22 marzo contenente i codice Ateco delle attività che non vengono fermate, per come è scritta la bozza, sembrerebbe lecito chiedersi se architetti e ingegneri liberi professionisti con reddito entro i 35mila euro possano rientrare nella misura.

La stretta ai professionisti «la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica» è, infatti, tutta da interpretare. Potrebbe escludere architetti e ingegneri in quanto non ci sono stati provvedimenti che ne abbiano vietato la prosecuzione dell'attività. Al contrario, si potrebbe pensare che architetti e ingegneri possano beneficiare del bonus se, per effetto indiretto delle misure restrittive anti-contagio finora adottate, come ad esempio la chiusura dei cantieri edili o le limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, abbiano dovuto ridurre la propria attività lavorativa.

Sembrerebbe giocare a favore di questa seconda ipotesi il fatto che per i professionisti con reddito tra 35mila e 50mila euro, non compare la restrizione secondo cui, per ottenere l'indennità, l'attività deve risultare «limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica». Dunque, se fosse vera la prima e più negativa ipotesi, il bonus escluderebbe a priori architetti e ingegneri liberi professionisti con reddito fino a 35mila euro, ma non escluderebbe a priori gli architetti e gli ingegneri rientranti  nella fascia di reddito 35mila-50mila euro. Cosa abbastanza improbabile.

Secondo quanto si legge nella bozza, infatti, hanno diritto al bonus, coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, «assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione» compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende, invece: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. 

Il bonus assegnato in base all'ordine cronologico di accettazione delle richieste

Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

Sempre stando alla bozza, sono considerate inammissibili le domande presentate dopo il 30 aprile 2020.

di Mariagrazia Barletta

pubblicato il: