Anac: rischio blocco degli appalti nella "fase 2" col rinvio generalizzato dei termini amministrativi

L'Authority invia una segnalazione a Governo e Parlamento affinché si arrivi ad una soluzione normativa

La proroga dei termini amministrativi decisa, in seguito all'emergenza da Covid-19, con il decreto "Cura Italia" e poi ampliata con il Dl "Liquidità" rischia di bloccare gli appalti con l'avvio della cosiddetta "fase 2", ossia con la ripresa delle attività produttive ora bloccate. 

A dirlo è l'Anac, l'Autorità Anticorruzione, che invia per questo una segnalazione al Governo e al Parlamento affinché siano prese misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l'affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripartenza.

La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio - afferma l'Anac -  potrebbe comportare una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d'urgenza. Per scongiurare una simile eventualità, l'Authority ha già fornito le prime indicazioni attraverso un'apposita delibera (n. 312 del 2020), con l'intento di garantire comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.

Ora l'Anac sollecita un intervento del legislatore «così da assicurare una "copertura" anche dal punto di vista normativo».

Il rinvio dei termini nei procedimenti amministrativi

Com'è noto, l'articolo 103 del "Cura Italia" (ormai vicino al traguardo della conversione) ha stabilito che «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020». La data del 15 aprile è stata poi tramutata in 15 maggio dal decreto "Liquidità" pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 8 aprile (Dl n. 23 del 2020). 

Applicandosi la sospensione dei termini a tutte le procedure d'appalto, vi è il rischio - rileva l'Anac - che una sospensione generalizzata delle procedure di gara - comprese le procedure negoziate in via d'urgenza e quelle indette dal Servizio sanitario nazionale - comporti un vero e proprio blocco dell'attività amministrativa, a danno degli utenti.

Con apposita delibera (n. 312 del 9 aprile), l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che le stazioni appaltanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Da qui la richiesta inviata al Governo e al Parlamento, ossia di «prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta "fase 2", misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi, ritenendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità».

di Mariagrazia Barletta

Il testo completo della segnalazione

Delibera 312 del 2020

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