Eco-bonus e sisma-bonus al 110 per cento: il ruolo (e le responsabilità) dei professionisti

Il decreto cosiddetto Rilancio ha introdotto - come è ormai noto - un bonus che consente di detrarre il 110 per cento delle spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per far fronte a interventi antisismici e di efficientamento energetico. Nel disegnare i contorni del nuovo bonus il legislatore ha affidato alcuni compiti e oneri ben precisi ai professionisti.

Va ricordato che l'incentivo si basa su tre linee di intervento, che beneficiano tutte del super-bonus al 110 per cento: cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni e sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari.

Le tre tipologie di intervento hanno il potere di far innalzare le aliquote di altri interventi incentivati, se realizzati in concomitanza con uno di essi.  Dunque altri interventi possono beneficiare della super-aliquota se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento citate, tra questi vi sono: il bonus cosiddetto "facciate, l'installazione di schermature solari, la sostituzione di infissi, etc.., ossia tutti gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all'articolo 14 del Dl 63 del 2013. In combinazione con uno degli interventi cosiddetti "trainanti", beneficiano della detrazione al 110 per cento anche le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Anche il sisma-bonus nelle sue diverse declinazioni - e sempre relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - viene innalzato al 110 per cento. 

Per gli interventi incentivati si rimanda all'articolo:
• Eco-bonus e sisma-bonus al 110 per cento: guida agli interventi agevolabili

Il ruolo dei professionisti

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus

Le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus ed anche gli interventi che godono dell'aliquota maggiorata se abbinati a uno dei tre bonus-traino, accedono alla detrazione del 110 per cento a condizione che si abbia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o si raggiunga la classe energetica più alta. E qui entrano in gioco i professionisti: il "salto di classe" deve infatti essere dimostrato mediante l'Attestato di prestazione energetica (Ape), da elaborare in riferimento alle condizioni sia ante che post intervento, rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico che accedono al super-bonus del 110 per cento, beneficiando dello sconto in fattura o della cessione del credito, l'efficacia degli interventi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto del ministero delle Infrastrutture n. 58 del 2017, ossia il Dm per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni, attuativo del sismabonus, che di recente è stato aggiornato con Dm 24/2020 (qui la versione aggiornata e coordinata).

Sisma-bonus: i compiti del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore

Il decreto del Mit 58/2020 contiene le modalità che i professionisti devono seguire per attestare l'efficacia degli interventi, che dunque valgono anche per il sisma-bonus al 110 per cento. Il Dm precisa anche quale sono le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'intervento. Dunque, l'efficacia dell'intervento realizzato in chiave antisismica è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. 

Più nel dettaglio, il progettista dell'intervento strutturale, seguendo le linee guida allegate al Dm 58/2017, assevera la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a lavori effettuati. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato per legge), all'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano - secondo le rispettive competenze - la conformità degli interventi eseguiti rispetto al progetto depositato.

Sempre relativamente al sisma-bonus, rispetto al Dm del 2017, il decreto cosiddetto Rilancio aggiunge un ulteriore compito per i professionisti: «I professionisti incaricati - si legge nel Dl - attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».

Fatte salve le sanzioni penali in caso di reato, il Dl per le attestazioni e le asseverazioni infedeli (sia in relazione al sisma-bonus che in riferimento all'Attestato di prestazione energetica) fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da 2mila e 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

Obbligatoria l'assicurazione Rc professionale con massimale non inferiore a 500mila euro

Inoltre i professionisti che rilasciano le attestazioni o le asseverazioni per i superbonus sono tenuti alla stipula di un'assicurazione Rc professionale con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. In ogni caso, il massimale non può essere inferiore a 500mila euro.

di Mariagrazia Barletta

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