Dl Semplificazioni: nasce la figura dell'"arbitro" (anche esperto Bim) del collegio opere pubbliche

Un collegio formato da tre o cinque professionisti, tra cui anche architetti e ingegneri, chiamato a risolvere controversie e dispute tecniche connesse all'esecuzione di un'opera pubblica. Il Dl Semplificazioni - in vigore dal 17 luglio - rende obbligatoria, per le opere sopra soglia e fino al 31 luglio 2021, la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante, da nominare prima dell'avvio dei lavori o al massimo entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'opera.

Il collegio può, però, essere nominato anche per opere di importo inferiore alla soglia comunitaria ed è facoltativo per le fasi che precedono l'esecuzione. Per le opere sopra soglia già avviate, il collegio va costituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl Semplificazioni, ossia entro il 16 agosto.

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Il testo del Dl Semplificazioni

Nel collegio anche esperti di metodologia Bim

A seconda della complessità dell'opera il collegio può essere composto da tre o cinque membri qualificati, scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, con esperienza nel settore degli appalti, maturata attraverso la pratica professionale (di almeno cinque) o mediante un dottorato di ricerca. L'esperienza deve essere relazionata alla specificità del contratto, che può richiedere anche presenza di un esperto di metodologia Bim.

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ossia le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dagli altri componenti nominati dalle parti.

Se le parti non si accordano sulla nomina del presidente entro i 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione, allora vi provvede il ministero delle Infrastrutture per le opere di interesse nazionale oppure le province, le regioni, le città metropolitane per le rispettive competenze. I poteri sostitutivi vanno applicati entro 5 giorni dallo scadere del citato termine dei 10 giorni.

Il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il compenso proporzionale al valore dell'opera e alle decisioni assunte

I componenti del collegio hanno diritto a un compenso a carico delle parti e «proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo». 

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso, che può variare da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

Collegio tecnico facoltativo per la fase che precede l'esecuzione

Le stazioni appaltanti, tramite il Rup, possono decidere di costituire un collegio consultivo tecnico, composto da tre membri, anche per risolvere questioni tecniche e giuridiche che potrebbero nascere nelle fasi che precedono l'esecuzione di un'opera. Fasi che potrebbero riguardare le decisioni sulle caratteristiche delle opere, le condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

In questi casi due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e uno dal ministero delle Infrastrutture per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalla province o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Limiti al numero di incarichi

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi «per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo».

di Mariagrazia Barletta

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