Eco-sismabonus: il direttore dei lavori può firmare l'attestazione delle spese per ristrutturazione e ampliamento

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello

In caso di ristrutturazione edilizia con ampliamento, ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica abbinati ad interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (eco-sismabonus), il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di lavori (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa oppure dal direttore dei lavori.

A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con una risposta ad un interpello (n. 286 del 28 agosto 2020) di un contribuente, proprietario di un edificio composto da più immobili, per i quali intende beneficiare - a seguito di opere si ristrutturazione che includono interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica e un piccolo ampliamento - dell'eco-sismabonus (art. 14, comma 2 quater.1 del Dl 63 del 2013) applicabile alle parti comuni dell'edificio condominiale.

Nella risposta viene ricordato che sia gli interventi di riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su «edifici esistenti», essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Inoltre, nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una «nuova costruzione».

Dunque è necessario - precisa l'amministrazione finanziaria - «che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente [cfr. articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001] e non in un intervento di nuova costruzione [cfr. articolo 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001]. Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori».

Inoltre, «il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento("ristrutturazione" e "ampliamento") o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento,rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi».

di Mariagrazia Barletta

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