Superbonus, limite di spesa: per fusioni e frazionamenti vale la situazione pre-intervento

Le ultime risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli dei contribuenti

In caso di interventi di frazionamento o di accorpamento di più unità abitative, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale principio, già applicato per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia ammessi ad incentivo, vale anche per il Superbonus.

A precisarlo è la risposta ad un interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate e pubblicata giovedì 7 gennaio (risposta numero 15 del 2021). Ai fini della verifica dei limiti di spesa, occorre dunque considerare il numero delle unità immobiliari censite nel Catasto Fabbricati all'inizio dei lavori. In particolare, ed esempio, nel caso di interventi volti alla riduzione del rischio sismico, ai fini del Superbonus, la spesa ammissibile è di euro 96mila per ciascuna delle unità immobiliari censite nel Catasto fabbricati all'inizio dei lavori.

Altri i chiarimenti pubblicati nella stessa giornata, che riguardano tra l'altro anche gli interventi antisismici su unità collabenti (risposta ad interpello n. 17) e i lavori che prevedono il cambiamento della destinazione d'uso.

In particolare gli interventi antisismici praticati su un fabbricato diruto hanno accesso all'aliquota del Superbonus se l'immobile oggetto degli interventi è classificato come "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve inoltre risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio.

Quanto al cambiamento di destinazione d'uso, il Superbonus è ammesso anche se, prima dei lavori, l'immobile non era ad uso residenziale. Sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. E ciò vale anche per i lavori antisismici.

«Tale possibilità, tuttavia, - viene precisato nella risposta numero 17 - è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa».

 di Mariagrazia Barletta

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