Collegio consultivo tecnico: per le nomine (obbligatorie) si parte dagli elenchi di professionisti

Prime indicazioni sulla designazione dei consulenti chiamati a risolvere controversie e dispute tecniche negli appalti

La giunta regionale o l'organo esecutivo della stazione appaltante, per selezionare i componenti del Collegio consultivo tecnico, istituisce un elenco di soggetti, tra cui liberi professionisti e dipendenti pubblici, e ne dà notizia tramite avviso pubblico. L'elenco è composto dalle sezioni architettura, ingegneria, settori giuridico ed economico. 

Arrivano da Itaca, l'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, le prime indicazioni sulla nomina dei membri dei Collegi consultivi tecnici, chiamati a risolvere controversie e dispute tecniche connesse all'esecuzione delle opere pubbliche.

Il Collegio consultivo - va ricordato - è stato istituito dal Dl Semplificazioni che rende obbligatoria, per le opere sopra soglia e fino al 31 dicembre 2021, la costituzione di un collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante, da nominare prima dell'avvio dei lavori o al massimo entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'opera. Per le gare già in corso all'entrata in vigore del Dl Semplificazioni (17 luglio 2020), il Collegio andava costituito entro il 16 agosto. Il collegio può inoltre essere nominato anche per opere di importo inferiore alla soglia comunitaria ed è facoltativo per le fasi che precedono l'esecuzione. 

Il pdf con le indicazioni di Itaca

Nuove opportunità a partire dalle manifestazioni di interesse

Si concretizza, dunque, una nuova opportunità per i professionisti, che ha inizio dall'iscrizione negli elenchi per membri e presidenti del Collegio consultivo tecnico. Gli elenchi dei candidati e l'avviso per la manifestazione di interesse vanno resi pubblici attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" delle pubbliche amministrazioni o delle stazioni appaltanti. Gli elenchi - si legge nel documento predisposto da Itaca - vanno aggiornati semestralmente. Alla domanda di iscrizione nell'elenco deve essere allegato il curriculum professionale.

Ai tecnici del collegio è richiesto il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l'appalto. Per i requisiti di moralità e compatibilità le stazioni appaltanti possono far riferimento a quanto richiesto dall'Anac per l'iscrizione e inserimento nell'albo dei commissari di gara. Sono queste alcune delle indicazioni fornite da Itaca alle stazioni appaltanti.

Chi può iscriversi negli elenchi

Il documento elaborato da Itaca contiene anche un elenco dei soggetti che possono presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi, tra questi figurano i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, professori universitari e ricercatori.

Bisognerà dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni, incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al Rup, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie comunitarie. In alternativa, è possibile iscriversi se si è in possesso di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, oppure relative alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione (architettura, ingegneria, materie giuridiche od economiche) o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (Bim).

Per quanto riguarda la nomina del Collegio di tipo facoltativo, da attivare in fase antecedente all'esecuzione o per i contratti sotto soglia, la stazione appaltante può richiedere anche un'esperienza nel settore di riferimento inferiore a dieci anni.

In ogni caso, i candidati membri dei collegi devono essere in regola con gli obblighi formativi e con i versamenti previdenziali, inoltre, nell'ultimo triennio non devono aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine quali la censura o più gravi, quali la sospensione o la cancellazione.

Collegi obbligatori per le opere pubbliche, esclusi manutenzioni e impianti

La nomina dei Collegi non è obbligatoria - scrive Itaca - per i contratti aventi ad oggetto lavori di manutenzione o impianti tecnologici in quanto non costituiscono «opere pubbliche». La nomina - recita infatti la legge - è obbligatoria «per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche».

La scelta dei componenti è di natura fiduciaria

L'amministrazione provvede alle nomine nell'ambito della propria discrezionalità e la scelta «esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria», viene precisato da Itaca.

Il compenso fisso o variabile

Il collegio consultivo tecnico ha sempre diritto ad un compenso determinato alternativamente secondo due modalità: una fissa (gettone unico onnicomprensivo) e l'altra variabile. La parte fissa si applica in assenza di determinazioni o pareri resi.

Il documento fornisce delle linee guida per la determinazione dei compensi, che per la parte fissa sono calcolati prendendo come riferimento il valore dell'attività di supporto al Rup in fase di esecuzione, ridotto di una percentuale variabile dal 50 al 75 per cento a seconda dell'importo delle opere.

Ad esempio, per importo lavori compreso tra 5.350.000 e 10 milioni di euro il compenso spettante a ciascun componente si ritiene possa essere pari al valore dell'attività di supporto al Rup in fase di esecuzione, ridotto del 50 per cento e suddiviso tra i componenti. Per importi superiori la percentuale di riduzione cresce.

Nel caso in cui, invece, il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non spetta il "gettone unico onnicomprensivo" come in assenza di determinazioni, ma i componenti hanno diritto a un onorario proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Per questa tipologia di compenso, definita variabile, Itaca individua come riferimento le prestazioni a vacazione del Dm 17 giugno 2016, prevedendo, a seconda delle soglie di importo del'opera, un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni e un impegno medio giornaliero di 8 ore. Considerando un compenso di 50 euro per ogni ora di lavoro ne vengono fuori onorari base variabili da 3.200 e 6mila euro, da limare applicando fattori correttivi che tengano conto della qualità delle determinazioni assunte, della complessità del quesito posto al Collegio e della tempestività delle determinazioni rese.

di Mariagrazia Barletta

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