Superbonus: se "trainato" anche il fotovoltaico a terra beneficia del 110%

di Mariagrazia Barletta

Se affiancato agli interventi cosiddetti «trainanti» e a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche l'impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, posizionato a terra, in un'area di pertinenza dell'edificio, accede al Superbonus al 110 per cento. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 171 ad un interpello.

Secondo la circolare n. 30/E del 2020 - viene ricordato nella risposta - l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

Ai fini dell'accesso alla maxi-detrazione, l'installazione può essere effettuata anche sulle pertinenze di edifici e unità immobiliari candidati al Superbonus. Pertanto, «l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto», viene ricordato dall'amministrazione finanziaria. Con l'ultima legge di Bilancio, è stato inoltre precisato che anche l'installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici può beneficiare del Superbonus.

Al contribuente autore del quesito - affermano alle Entrate - «nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste», «non è precluso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica». Nel caso prospettato, il quesito fa riferimento ad un edificio unifamiliare.

Cessione dell'energia non auto-consumata al Gse

L'applicazione della aliquota maggiorata, viene ricordato nella risposta al contribuente, è subordinata alla contestuale realizzazione di uno degli interventi «trainanti» di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus. Altra condizione imprescindibile è la cessione al Gestore dei servizi energetici (Gse) dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo.

I limiti di spesa

Per il fotovoltaico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, facendo riferimento al limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.

Inclusi i sistemi di accumulo integrati

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui la realizzazione dell'impianto è contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

di Mariagrazia Barletta

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