Bonus edilizi diversi dal Superbonus: niente visto di conformità se la fattura è stata pagata prima del 12 novembre

di Mariagrazia Barletta

Per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, se il contribuente ha ricevuto le fatture da parte del fornitore, assolto i relativi pagamenti a proprio carico ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (mediante relativa annotazione) prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del Dl 157 del 2021 (Dl anti-frodi), non sussiste l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione. E questo vale anche nel caso in cui si provveda all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dopo il 12 novembre.

A comunicarlo è stesso l'amministrazione finanziaria nelle Faq pubblicate sul suo sito. Sin tratta di un importante chiarimento. Va ricordato che il decreto 157 del 2021 ha aggiunto il comma 1-ter all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Obbligo che si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021. Ora, però, come si diceva, c'è stata un'apertura relativamente al periodo transitorio.

Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione delle comunicazioni senza visto di conformità, le relative procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.

Nelle Faq si chiede anche se con l'asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal Superbonus, sia necessario attestare i requisiti tecnici dell'intervento e l'effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o solo la congruità delle spese.

« L'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 - si legge nella risposta dell'Agenzia - prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute" e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente». 

 

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