Superbonus, nei condomìni la proroga al 2025 vale solo per gli interventi "trainanti"

Per quelli "trainati" l'agevolazione, nella migliore delle ipotesi, si ferma al 2022

di Mariagrazia Barletta

Per i condomìni e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, la proroga del Superbonus al 31 dicembre 2025 vale solo per gli interventi cosiddetti "trainanti", per quelli "trainati", eseguiti all'interno degli appartamenti, la maxi-detrazione si ferma al 30 giugno 2022 e solo in due casi "eccezionali" può essere estesa al 31 dicembre 2022. 

È quanto, in sintesi, ha affermato il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni al question-time in Commissione Finanze alla Camera. La risposta, che fa seguito ad un'interrogazione proposta da Gian Mario Fragomeli (Pd), fornisce alcuni chiarimenti in merito alle proroghe al Superbonus previste dal Ddl di Bilancio 2022.

Più nel dettaglio, nell'interrogazione viene chiesto se, stando ai contenuti del Ddl di Bilancio, «i lavori trainati all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l'inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi».

Il sottosegretario ha ricordato che la Manovra 2022 prevede la sostituzione del comma 8bis dell'articolo 119 del Dl Rilancio, fissando nuovi termini di vigenza dell'agevolazione, «diversificati in funzione dei soggetti che sostengono le spese».

In particolare, nella risposta viene ricordato che la detrazione al 110%, sempre secondo le previsioni del Ddl, varrà fino al 31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre 2021, abbiano già effettuato la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

L'estensione al 31 dicembre 2022 è prevista anche per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Dalla risposta si deduce che, in assenza di Isee non superiore a 25.000 euro e se la Cila non è presentata entro il 30 settembre 2021, per le per le persone fisiche l'agevolazione al 110% si ferma al 30 giugno 2022.

Per i condomìni, invece, la proroga della maxi-detrazione al 110% - salvo ulteriori modifiche alla Manovra durante il passaggio in Parlamento - varrà fino a tutto il 2023, poi la percentuale di spesa da poter portare in detrazione inizierà a calare, portandosi al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Le stesse scadenze varranno anche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Delineato il quadro normativo e «atteso che la formulazione della norma è riferita ai soggetti che sostengono le spese e non agli interventi realizzati», il sottosegretario Freni conclude che «per i lavori trainati eseguiti all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni».

«In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel
medesimo comma 8-bis».

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