Legge di Bilancio 2022: prezzari (compreso il Dei) validi per sismabonus, bonus facciate e ristrutturazioni

di Mariagrazia Barletta

I prezzari cui fa riferimento il Dm Requisiti ecobonus (Dm 6 agosto 2020), compreso il prezzario della Dei, si applicano anche per asseverare la congruità delle spese richiesta, nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi al sismabonus, per il bonus facciate e per gli interventi del bonus ristrutturazioni.

È quanto riporta la legge di Bilancio 2022 in corso di approvazione definitiva alla Camera. Si tratta di una delucidazione importante, cui si aggiungono alcune semplificazioni rispetto ai nuovi obblighi introdotti dal Dl Antifrodi (Dl 157 del 2021), i cui contenuti sono stati inglobati, con alcune modifiche, all'interno della Manovra. Il via libera della legge di Bilancio è previsto entro giovedì 30 dicembre e non vi sarà tempo per apportare modifiche al testo che dovrà approdare in Gazzetta ufficiale per andare in vigore il 1° gennaio 2022. 

Il Dl Anti-frodi - va ricordato - ha  esteso gli obblighi del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese anche per i bonus diversi dal Superbonus, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'estensione dell'onere riguarda in particolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (sismabonus), di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per asseverare la congruità delle spese, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Il testo della legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 28 - 43) all'esame della Camera

Quanto all'asseverazione della congruità delle spese e al visto di conformità, come si diceva, la legge di Bilancio 2020 prevede alcune semplificazioni. In particolare, non vi è l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, per i lavori classificati come "attività di edilizia libera" ai sensi  del Tu edilizia (Dpr 380 del 20021), del Dm 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale. Lo stesso obbligo non sussiste per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate.

Infine, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni della congruità delle spese sono detraibili nella misura pari all'aliquota prevista dalla detrazione fiscale a cui le asseverazioni, le attestazioni e i visti fanno riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: