Il Dl Energia è legge: semplificazioni per l'installazione del fotovoltaico

Molte le misure a favore dello sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili

di Mariagrazia Barletta

Con il via libera definitivo al Senato, diventa legge il Dl Energia (Dl 17 del 2022), battezzato anche decreto "Bollette". Con la conversione in legge, si moltiplicano le misure a favore dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, qualsiasi sia la modalità di installazione, il fotovoltaico installato sugli edifici, insieme alle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, non è soggetto a permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Fanno eccezione gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

Alcune semplificazioni riguardano anche i pannelli installati in centri storici.

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Aggiornamento del 29 aprile: La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28n aprile ed è in vigore da oggi. Le più importanti novità contenute nel provvedimento sono riassunte a questo link.

Il testo approvato al Senato

Nuove semplificazioni per il fotovoltaico

Con le nuove disposizioni, l'installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono considerate manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Fanno eccezione gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (ville, parchi e giardini e complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici). In quest'ultimo caso, per il fotovoltaico, per il solare termico e per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, resta l'obbligo del nulla osta paesaggistico.

Rispetto alle norme in vigore prima del Dl Energia, le novità sono due. Innanzitutto, prima erano esenti da permessi e atti di assenso gli impianti solari fotovoltaici e termici installati su edifici, purché rispettassero specifici criteri, ossia gli impianti dovevano essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici, avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, inoltre i componenti non dovevano modificare la sagoma degli edifici stessi. Ora, invece, seppure con le dovute eccezioni relative ai vincoli paesaggistici, gli impianti solari fotovoltaici e termici non necessitano di atti di assenso qualsiasi sia la modalità di installazioneInoltre, si estendono le semplificazioni già in vigore per gli impianti solari fotovoltaici e termici anche alla realizzazione delle opere che servono a connetterli alla rete elettrica. 

Con una modifica apportata alla Camera, la semplificazione è stata allargata - a quanto pare in contrasto con quanto dispone il glossario dell'edilizia libera -  anche alle zone A degli strumenti urbanistici comunali (individuate ai sensi del Dm 1444 del 1968). Dunque, anche nelle zone A, l'installazione - con qualunque modalità - di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ricade nella manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Anche in questo caso fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Inoltre, se l'installazione riguarda complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c) del Dlgs 42 del 2004), non servono autorizzazioni o atti di assenso se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, purché i manti di copertura non siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Inoltre, per la comunicazione dell'installazione degli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, non soggetti a permessi, autorizzazioni e atti di assenso, si dispone l'applicazione del modello unico semplificato. Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Rinnovabili, la modifica segue l'iter semplificato se non c'è incremento dell'area occupata

Viene introdotta una semplificazione per gli interventi di modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. In particolare, nel caso in cui la modifica non sostanziale comporti un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse (senza che però vi sia incremento dell'area occupata), tali opere connesse sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata (art. 6-bis del Dlgs 28 del 2011) applicabile all'intervento non sostanziale. Gli interventi sono quindi assoggettati a Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Semplificazioni per le aree idonee e l'agrivoltaico

Con una modifica approvata alla Camera, viene riscritto il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, modificando così la procedura autorizzativa semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW. Ora la Procedura abilitativa semplificata (Pas) si applica, non solo agli impianti connessi alla rete elettrica di media tensione, ma anche in caso di connessione alla rete elettrica di alta tensione, e non solo agli impianti ma anche alle relative opere di connessione. Inoltre, si estende l'applicazione della Pas anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, che distino non più di tre chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Viene inoltre elevata da 10 MW a 20 MW per tutti gli impianti in questione la soglia di potenza oltre la quale scatta l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Procedura semplificata anche per gli impianti flottanti

La Procedura abilitativa semplificata (di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011) si applica anche agli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

Aree industriali: fotovoltaico anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali

Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, sarà possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. 

Sviluppo dell'agrivoltaico

Vengono introdotte deroghe alla norma - contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 - che dispone il divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra, installati in aree agricole, di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili.

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