Dl Energia 2: nuove semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili

di Mariagrazia Barletta

Con il rincaro del costo dell'energia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l'Italia punta diritto sullo sviluppo delle rinnovabili, semplificando le procedure amministrative. Ci ha pensato prima il Dl Energia (Dl 17 del 2021) con un numero consistente di misure a favore delle Fer, tra l'altro facendo ricadere il fotovoltaico e il solare termico nel novero della manutenzione ordinaria, qualsiasi siano le modalità di installazione sui tetti, e ora prosegue sulla stessa scia il Dl Energia 2, diventato legge con il via libera definitivo arrivato il 19 maggio alla Camera. Ora il testo è atteso in Gazzetta ufficiale.

Più facile la modifica a impianti fotovoltaici ed eolici

Con la legge Energia 2 viene ampliata la casistica degli interventi di modifica a impianti eolici e fotovoltaici a terra sottratti all'eventuale obbligo di valutazioni ambientali e paesaggistiche e di acquisizione dei vari atti di assenso.

Rientrano in questa categoria gli interventi su impianti fotovoltaici a terra che prevedono la sostituzione dei moduli e di altri componenti o la modifica del layout. Tali impianti ora sono soggetti al solo deposito della dichiarazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie, da affiancare ad una relazione sottoscritta da un progettista abilitato, se comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento (prima tale requisito era del 20%). Inoltre, beneficiano della semplificazione anche gli interventi consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata.

Cade inoltre un requisito che la norma (art. 6-bis del Dlgs 28 del 2011) prevedeva e che era vincolante per poter beneficiare dell'iter burocratico semplificato, ossia consistente - come si diceva - nella sola dichiarazione accompagnata dalla relazione del progettista. In particolare, per godere dell'iter più "snello" non occorre più che l'intervento di modifica rispetti il requisito della variazione, non superiore al 15%, delle volumetrie di servizio.

Rientrano nel regime semplificato anche gli interventi su impianti eolici, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso, non più al 15 ma al 20% per cento. 

È presente nel testo anche un'altra misura che semplifica i procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare viene raddoppiato, passando da 10 a 20 MW, il limite di potenza che - oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale - fa scattare, per l'autorizzazione, la competenza statale.

Prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione

Nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pa (il cosiddetto programma Prepac), sono ammessi a finanziamento anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si tratti di edifici non tutelati ai sensi del Codice del Paesaggio e che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

Aree idonee: estese le distanze da zone industriali e autostrade

Viene inoltre modificata la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, viene estesa - da 300 a 500 metri - la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici. Passa, inoltre, da 150 a 300 metri, la distanza massima entro la quale le aree adiacenti alla rete autostradale possono rientrare nel novero delle aree idonee.

Fotovoltaico oltre i 10 MW con istanze ante 31 luglio: la Via resta di competenza regionale anche in caso di modifiche sostanziali ai progetti

Viene introdotta una nuova disposizione sull'assoggettamento alla Via dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW. Il Dl 80 del 2021 ha previsto che tali impianti fossero sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (Via) statale, derogando quindi alla precedente disciplina che sottoponeva tali impianti al Procedimento amministrativo unico regionale (Paur/Via Regionale) e quindi a una Via regionale. Una novità che si applica alle sole istanze presentate successivamente al 31 luglio 2021.

Ora, per non obbligare le imprese a iniziare nuovamente l'iter di approvazione, e dunque per evitare ritardi e perdite finanziarie consistenti, si permette ai progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, di rimanere in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: