Super-sismabonus: in stand-by il nuovo obbligo di invio dati all'Enea

di Mariagrazia Barletta

Per il Super-sismabonus, il nuovo obbligo di trasmissione dei dati all'Enea scatta a partire dalla messa online dell'apposito portale, con modalità e tempistiche ancora da definire. È quanto comunica la stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile sul portale dedicato ai bonus edilizi (efficienzaenergetica.enea.it). Nel frattempo l'Enea - si legge nella nota - è «in attesa di ricevere dal Ministero competente (Mite) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione».

Il nuovo obbligo cui la nota dell'Enea fa riferimento è stato introdotto dal Dl Pnrr 2 (Dl 36 del 20229) e dalla sua legge di conversione (Legge 79 del 2022) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno ed in vigore dal giorno successivo.

La novità - va ricordato - è contenuta nello stesso provvedimento che ha introdotto un'importante delucidazione in riferimento al Super-sismabonus acquisti. In particolare, è stato chiarito che per beneficiare del 110% l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 giugno 2022 gli acquirenti delle unità immobiliari abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato e siano rispettate diverse condizioni (per dettagli si legga oltre).

Qui gli approfondimenti sulle più importanti novità introdotte dal Dl Pnrr 2 e dalla sua legge di conversione

Quanto ai nuovi obblighi di trasmissione dei dati all'Enea, la novità è contenuta nell'articolo 24, il quale stabilisce che anche per il Super-sismabonus, a conclusione dei lavori e in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse all'Enea (per via telematica) le informazioni sugli interventi effettuati. 

Un passaggio che ha come obiettivo l'elaborazione, da parte dell'Enea, delle informazioni ricevute, il monitoraggio degli interventi e la valutazione del risparmio energetico conseguito attraverso gli interventi incentivati. Informazioni che poi l'Enea è tenuta ad inviare ai ministeri della Transizione ecologica e dell'Economia, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Super-sismabonus acquisti

Come si diceva, con la legge di conversione il Dl Pnrr 2 ha imbarcato un chiarimento riguardo alle tempistiche che permettono di beneficiare del cosiddetto Sismabonus acquisti con aliquota al 110%. Bonus che riguarda - va ricordato - l'acquisto di unità immobiliari di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento anti-sismico. In particolare, viene chiarito che per beneficiare del Super-sismabonus acquisti, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022, purché entro il 30 giugno 2022 gli acquirenti delle unità immobiliari abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.

Contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita devono essere rispettate, sempre entro il 30 giugno 2022, ulteriori condizioni. Più nel dettaglio, l'acquirente deve: aver versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, nonché il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico. In più, l'immobile deve essere accatastato almeno in categoria F/4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: