Dl Aiuti: più facile la ricostruzione «infedele» in aree tutelate come «bellezze d'insieme»

Modificata ancora la definizione di ristrutturazione edilizia del Tu 380 del 2001

di Mariagrazia Barletta

Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree tutelate come «bellezze d'insieme» e se, rispetto alla preesistenza, non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c'è un incremento del volume.

Tali interventi, dunque, vengono sottratti dalla classificazione di nuova costruzione per entrare in quella di ristrutturazione edilizia e, non solo potranno essere autorizzati tramite permesso di costruire, ma potranno anche accedere ai vari bonus edilizi.

Tramite un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, la novità è stata inserita nel disegno di legge di conversione del Dl Aiuti approdato lunedì in Aula a Montecitorio per il primo via libera (il testo deve passare al Senato ed essere convertito, pena la decadenza, entro il 16 luglio). 

Le bellezze cosiddette «d'insieme» - va ricordato - sono elencate all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del Dlgs 42 del 2004, e sono rappresentate da: complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; e dalle bellezze panoramiche e dai punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere lo spettacolo di quelle bellezze.

L'intervento normativo si inserisce nella scia di quanto già disposto dalla legge Energia (di conversione del Dl 17 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile e in vigore da oggi 29 aprile), che aveva reso più semplice la ricostruzione infedele di edifici (infedele per volume, sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) ricompresi nelle aree sottoposte a tutela dalla legge, ossia ricompresi in quelle aree prima tutelate dalla legge 431 del 1985 e oggi elencate all'articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Elenco che comprende: le fasce costiere e le rive dei laghi per una profondità di 300 metri, le rive dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri, i boschi e e le foreste e i terreni montani eccedenti i 1200 metri di altitudine, per gli Appennini e le montagne delle Isole, i 1600 metri per le Alpi. E poi: i vulcani, i parchi e le riserve regionali, le zone di interesse archeologico, etc..

Ora, quella stessa facilitazione prevista dalla legge Energia, viene estesa alle «bellezze d'insieme». Dunque, vengono sottratti dalla classificazione di nuova costruzione per entrare in quella di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti che riguardano edifici ricadenti nelle tutelate come «bellezze d'insieme» e ciò vale anche se il nuovo immobile non costituisce una ricostruzione fedele della preesistenza, ossia se differisce dal precedente per sagoma, prospetti, maggior volume, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. 

Oltre a cambiare la definizione di ristrutturazione edilizia, viene modificato anche l'elenco degli interventi sottoposti al permesso di costruire. Tra i quali - se la nuova disposizione sarà confermata - saranno dunque ricompresi gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica come «bellezze d'insieme», o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi anche qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. 

Il testo dell'emendamento approvato
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: « dell'articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142»; b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».

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