Dl Aiuti è legge: tutte le novità (in pillole) e gli approfondimenti su Superbonus, edilizia, rinnovabili e caro-materiali

Confermata la modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia

di Mariagrazia Barletta

Con il via libera definitivo al Senato - e voto di fiducia che ha visto la non partecipazione del gruppo M5S -  diventa legge il Dl Aiuti. Tante le novità: dalla modifica della definizione di ristrutturazione edilizia che rende più facile la ricostruzione di immobili ricadenti in aree tutelate come «bellezze d'insieme», alle tante semplificazioni che riguardano l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. E poi il Superbonus che viene modificato per l'ennesima volta: ancora una volta il campo d'azione di leggi e decreti è il meccanismo di cessione dei crediti.

Ma le novità non si limitano a questi temi, analizziamole nel dettaglio.

Modificata ancora la definizione di ristrutturazione edilizia del Tu 380 del 2001

Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree tutelate come «bellezze d'insieme» e se, rispetto alla preesistenza, non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c'è un incremento del volume. Tali interventi, dunque, vengono sottratti dalla classificazione di nuova costruzione per entrare in quella di ristrutturazione edilizia e, non solo potranno essere autorizzati tramite permesso di costruire, ma potranno anche accedere ai vari bonus edilizi.

Per approfondire il tema, si rimanda all'articolo:
• Dl Aiuti: più facile la ricostruzione «infedele» in aree tutelate come «bellezze d'insieme»

Superbonus, allargate le possibilità di cessione banca-correntista, ma retroattività limitata

 Le banche potranno cedere il credito, non più ai soli clienti "professionali", ma a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite Iva, con la sola eccezione dei consumatori. 

Per il Superbonus e per i cosiddetti bonus "minori", le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario) potranno sempre cedere il credito acquisito a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Nel novero di "consumatori o utenti" viene precisato nel dossier elaborato dal Centro studi della Camera rientrano le «persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». Dunque, la cessione banca-correntista è possibile verso società, professionisti e partite Iva, ad esclusione dei soli consumatori.

La nuova misura, che dunque amplia le possibilità di cessione per le banche, è retroattiva, ma non lo è illimitatamente: si applica alle comunicazioni relative alla prima cessione inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Per approfondimenti si rimanda all'articolo:
Superbonus: ok alla cessione dei crediti dalle banche alle società e alle partite Iva

Superbonus, confermata la proroga per le villette

Viene confermata la proroga del Superbonus per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo. In particolare, la detrazione al 110% potrà continuare ad essere applicata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Nel computo della soglia del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per approfondire:
• Dl Aiuti, Superbonus: confermata la proroga per le villette, cessione anticipata banca-correntista professionale
• Superbonus villette: per il traguardo del Sal 30% non conta il pagamento, ma lo stato effettivo dei lavori

Rinnovabili, nuove semplificazioni in arrivo

Riguardo alle rinnovabili, sono diverse le innovazioni contenute nella legge. Tra queste, vi è una modifica al Tu dell'Edilizia (articolo 15, comma 2), che allunga il termine  entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'articolo 12 del Dlgs. 387 del 2003, relativo all'autorizzazione unica. I lavori potranno essere iniziati entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire.

l provvedimento interviene, inoltre, sul Dlgs 199 del 2021 (di recepimento della cosiddetta Red II) per ampliare l'elenco delle aree considerate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Più nel dettaglio, si allarga il perimetro delle aree idonee ope legis e dunque il raggio d'azione delle procedure accelerate specifiche per le aree idonee. Più nel dettaglio, l'elenco delle aree idonee ora  comprende anche quelle aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici e nemmeno nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali) oppure dell'articolo 136 (aree e immobili di notevole interesse pubblico, ossia bellezze individue e d'insieme) del medesimo Codice. La fascia di rispetto, viene precisato, è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

il riconoscimento di un'area come idonea rende applicabili le procedure autorizzative semplificate previste per tali aree dal Dlgs 199 del 2021, secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione (inclusa la Via), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, inoltre, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

Per approfondire tutte le novità che riguardano le rinnovabili si rimanda all'articolo: 
• Legge Aiuti, si punta ancora sulle rinnovabili: nuove semplificazioni in arrivo

Bonus al 60% per ristrutturare e costruire cinema

Per favorire la ripresa delle attività delle sale cinematografiche, duramente colpite dalle chiusure e restrizioni applicate nel tentativo di frenare la corsa dei contagi nell'era Covid, viene rafforzato il credito di imposta per la ristrutturazione e la realizzazione di sale cinematografiche, che per due anni viene incrementato di 20 punti percentuale, arrivando a raggiungere quota 60%. La misura si applica alle spese sostenute negli anni 2022 e 2023.

Per approfondire:
Dl Aiuti, cinema: arriva il bonus al 60% per ristrutturazione e costruzione

Fondo da 665 per le grandi città

Viene istituito un Fondo, con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026, che punta a rafforzare gli interventi del Pnrr che realizzeranno alcuni comuni con più di 500mila abitanti. Più nel dettaglio, i comuni coinvolti sono: Roma (258 milioni di euro), Milano (129 milioni), Napoli (85 milioni), Torino (80 milioni), Palermo (60 milioni) e Genova (53 milioni). Con decreti interministeriali, da adottare entro 90 giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, coerentemente con gli impegni previsti nel Pnrr. Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano le procedure di semplificazione previste per i progetti che beneficiano delle risorse del Pnrr.

Caro-prezzi, aggiornamento dei prezzari e misure di compensazione

Al fine di assicurare la realizzazione delle opere pubbliche avviate ed evitare che le nuove gare vadano deserte a causa del caro-materiali e dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia, le nuove norme prevedono l'aggiornamento dei prezzari, misure di compensazione per i lavori eseguiti nel 2022 e l'adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell'anno in corso. In particolare, per far fronte all'aumento dei costi di realizzazione delle opere, lo Stato mette a disposizione risorse complessive per circa 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti.

Nel complesso sono stanziati 3 miliardi di euro per l'anno in corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In base a quanto previsto dal decreto-legge, le Regioni devono aggiornare i prezzari delle lavorazioni entro il 31 luglio 2022 (in caso di inadempienza interverranno gli uffici territoriali del Mims). Nelle more di questa revisione, le stazioni appaltanti possono applicare un incremento del 20% rispetto ai prezzari in vigore al 31 dicembre 2021.

Sì veda anche: Caro-materiali: al via dal 15 luglio il pagamento delle compensazioni del 2° semestre 2021

 

Compensazione tra crediti da attività professionale e cartelle esattoriali

Va a regime il meccanismo che consente anche ai professionisti di compensare i crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con i debiti iscritti a ruolo. Il meccanismo di compensazione, valido per i professionisti e per le imprese, che permette la compensazione tra crediti e cartelle esattoriali, diventa infatti strutturale con una misura inserita nella legge Aiuti.

Per approfondire:
• Professionisti, strutturale la compensazione tra credito da prestazione vantato verso la PA e cartelle esattoriali

Indennità una tantum per i professionisti

Confermata l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti prevista dal Dl. Più nel dettaglio, è istituito un fondo apposito, presso il ministero del Lavoro, con una dotazione finanziaria di 500 milioni per il 2022, allo scopo di finanziare un'indennità una tantum che arriverà nelle tasche di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps o alle Casse gestite da enti privati, come Inarcassa, che non abbiano fruito dell'omologa indennità che il Dl Aiuti ha riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Per approfondire:
• Indennità una tantum per i professionisti: Dm attuativo in dirittura di arrivo

Sostegni (anche per l'efficientamento energetico) a favore delle Pmi che hanno subìto gli effetti delle sanzioni alla Russia

La legge contiene, inoltre, misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese che hanno l'obiettivo di aiutarle a far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate contro la Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono - a carico del Fondo di garanzia Pmi - il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

Sistemi di innovazione al Sud

Sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dal Pnrr, per promuovere la nascita di ecosistemi dell'innovazione al Sud. Le risorse: 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono destinate allo scorrimento della graduatoria pubblicata lo scorso 27 giugno dall'Agenzia per la Coesione territoriale. Se in quell'occasione erano state 27 le idee progettuali finanziate grazie ai 350 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo complementare al Pnrr, la nuova norma potrebbe consentire la realizzazione di ulteriori progetti di ecosistemi dell'innovazione in contesti urbani marginalizzati del Mezzogiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: