Superbonus villette: come attestare di aver centrato l'obiettivo 30% al 30 settembre

Libretto delle misure, Stato d'avanzamento lavori (Sal), rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e fatture: sono alcuni dei documenti sulla base dei quali i direttori dei lavori possono redigere un'apposita dichiarazione per dimostrare, nel caso delle villette, che sia stato completato almeno il 30% dei lavori complessivi agevolabili tramite il Superbonus.

Su richiesta della Rete delle professioni tecniche, la Commissione consultiva, costola del Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituita per monitorare l'applicazione delle linee guida attuative del sismabonus, e attivamente impegnata nel chiarire aspetti tecnici che riguardano i bonus edilizi, dà indicazioni su come attestare, nel caso degli edifici unifamiliari, di aver raggiunto l'obiettivo 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022, necessario per beneficiare del Superbonus fino al 31 dicembre 2022.

Il parere della Commissione consultiva

La possibilità, infatti, di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, della detrazione del 110% relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono anche essere compresi lavori non agevolati tramite il Superbonus.

Per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell'intervento complessivo, la Commissione consiglia ai direttori dei lavori di redigere un'apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: libretto delle misure, stato d'avanzamento lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all'impresa.

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