Bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche verso la proroga al 2025

di Mariagrazia Barletta

Si va verso la proroga al 2025 per il bonus al 75% per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. Il differimento è stato proposto con un emendamento del Governo al disegno di legge di Bilancio 2023 che è all'esame della Commissione Bilancio della Camera ed atteso in Aula giovedì 22 dicembre.

La proroga riguarda dunque, la detrazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022, destinata dunque a valere per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. L'emendamento, se confermato, introdurrà anche una semplificazione, prevedendo che per l'approvazione dei lavori, le deliberazioni in sede di assemblea condominiale è necessaria la maggioranza dei partecipanti, purché rappresentino un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Per approfondire:
Bonus edilizi, il quadro per il 2023: ecobonus al 65%, sisma-bonus maggiorato fino al 2024

Per il resto, non sono previste altre modifiche al bonus. Viene confermata un'applicazione molto ampia che riguarda gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché riguardino edifici esistenti e si rispettino i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Rientrano nel campo soggettivo di applicazione del bonus: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). «Tali soggetti - come precisato dalle Entrate in una risposta ad un interpello - devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio».

Il bonus al 75% - va ricordato - si aggiunge alla detrazione già prevista - nella misura del 50% - per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir. È aggiuntiva anche rispetto al Superbonus e, a differenza di quest'ultimo, la detrazione al 75% non è vincolata all'effettuazione degli interventi cosiddetti "trainanti".

La detrazione al 75% (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo) spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Quanto al limite di spesa ammissibile, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di unità variabile da due a otto; 
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici costituiti da più di 8 unità immobiliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: