Dl Pnrr 3, fotovoltaico: autorizzazione paesaggistica efficace in 45 giorni se non c'è diniego motivato

di Mariagrazia Barletta

Deve essere rilasciata in 45 giorni l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici o altri manufatti fuori terra. Se tale termine decorre senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. 

È quanto stabilisce la bozza di Dl Pnrr 3 approvata in Consiglio dei ministri giovedì 16 febbraio. Lo schema di decreto, atteso in Gazzetta ufficiale per la pubblicazione, agisce sull'iter, già semplificato dal Dl Energia, per l'autorizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra.

Aggiornamento del 27 febbraio
Il Dl Pnrr 3 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio ed è in vigore dal giorno successivo. La semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici è confermata (art. 47).

Dunque, se i contenuti della bozza uscita dal Consiglio dei ministri saranno mantenuti nel testo che andrà in "Gazzetta", il nuovo termine per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici e termici da installare sugli edifici o altri manufatti sarà di 45 giorni, Potrà essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni se, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza manifesterà, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di apportare modifiche al progetto di installazione.

È questa, dunque, la nuova scansione dei tempi per l'ottenimento del nulla osta, che - va ricordato -, in seguito alle semplificazioni apportate dal Dl Energia all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, resta obbligatorio se l'installazione avviene su immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quali: le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera b). Resta l'obbligo anche per gli impianti che insistono su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c), a meno che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Se, però, i pannelli sono integrati e non visibili da spazi pubblici esterni o da punti panoramici, occorre comunque il nulla osta nel caso in cui i manti di copertura siano costituiti da materiali della tradizione locale.

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