Autorizzazione paesaggistica semplificata: la tolleranza del 2% si applica anche al paesaggio

Anche nell'ambito del paesaggio si applica la tolleranza del 2 per cento delle misure progettuali, già presente in campo edilizio (articolo 34 del Dpr 380 del 2001). A stabilirlo è il Dpr 31 del 13 febbraio 2017, ossia il regolamento - in vigore dal prossimo 6 aprile - che ha individuato gli interventi (in tutto 31) da escludere dall'autorizzazione paesaggistica ed altri da sottoporre alle procedura semplificata.

Secondo la novità introdotta nel nuovo regolamento, non sono da considerare abusivi dal punto di vista paesaggistico, le opere e gli interventi edilizi che, dotati del relativo nulla osta del soprintendente, siano stati realizzati discostandosi - entro il limite del 2 per cento - dalle misure previste nel progetto autorizzato ai fini paesaggistici e relative a cinque parametri: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

La novità relativa alla tolleranza del 2 per cento è contenuta nell'allegato A al Dpr, al punto A.31, sigla che indica l'ultima voce dell'elenco degli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica. Dunque, non necessitano di ulteriore nulla osta paesaggistico le «opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime».

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Per la prima volta viene introdotta in materia paesaggistica la tolleranza rispetto alle misure progettuali, già presente in edilizia dal 2011. Fu, infatti, la legge 106 del 2011 a modificare l'articolo 34 del Tu Edilizia che regola gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, stabilendo che sono da considerare non parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare.

Con il Dpr 31 del 2017, lo stesso concetto viene trasferito alle opere e agli interventi edilizi non corrispondenti in pieno al progetto che ha ottenuto il nulla osta paesaggistico. Nel caso dell'autorizzazione paesaggistica, però, viene introdotta anche una tolleranza costruttiva nei confronti di un ulteriore parametro, che il Tu Edilizia non contempla, ossia le «traslazioni dell'area di sedime». Ovviamente sono stabiliti dei paletti, per cui rispetto al progetto approvato dal soprintendente, l'intervento o l'opera può discostarsi fino al limite del due per cento delle misure progettuali relative a: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

In definitiva, le opere e gli interventi edilizi che si discostano dal progetto che ha ottenuto il via libera paesaggistico, entro i limiti fissati nel punto A.31 dell'allegato A al Dpr 31 del 2017, non sono considerati abusivi dal punto di vista paesaggistico e quindi non sono soggetti alle relative sanzioni.

Mariagrazia Barletta

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