Il Dl Asset è legge: confermata la proroga del superbonus per le "villette"

Ok all'obbligo di dichiarare i crediti derivanti da cessione o sconto in fattura che risultano non più utilizzabili

Con l'approvazione della Camera, arrivata giovedì 5 ottobre, il Dl Asset diventa legge e conferma la proroga del superbonus per le "villette". Il rinvio è di tre mesi, dunque slitta al 31 dicembre 2023 il termine per beneficiare del bonus al 110%, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La proroga della precedente scadenza del 30 settembre 2023 si applica, più nel dettaglio, agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, l'obbligo di comunicazione del credito non utilizzabile in seguito a cessione. Si tratta di una misura introdotta per permettere allo Stato di poter computare, con maggiore certezza, la quantità di crediti effettivamente esigibili.

Nasce così l'obbligo di dichiarare i crediti derivanti dalle cessioni del credito o dagli sconti in fattura, che risultino non più utilizzabili. Più nel dettaglio, nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. La norma specifica inoltre che, nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. Le modalità di comunicazione saranno dettagliate da un provvedimento dell'amministrazione finanziaria.

Per il mancato assolvimento di tale obbligo di comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria di 100 euro.

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