LaraC : [post n° 482777]

Parere PAU prot. n. 103381, del 24/09/2020

Il parere in oggetto è parzialmente sbagliato, laddove sentenzia che per gli interventi relativi al punto 1 c) "è dovuto, ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. b), pari ad un importo di due volte il contributo di costruzione".
Il riferimento normativo è errato.
Quindi è almeno dal 2020 che il Comune di Roma incasserebbe oneri non dovuti su tali interventi.
Purtroppo i Municipi sembrerebbero basarsi esclusivamente su detto parere, rifiutando di effettuare autonomamente qualsiasi esame critico della normativa di riferimento. Cosa che dovrebbero fare anche i tecnici.
Cosa fare?
archspf :
Il parere invece è corretto dal momento che si fonda sull'interpretazione autentica della L.R. Lazio 15/2008 così come modificata dalla L.R. Lazio 1/2020 in combinato disposto con la circolare esplicativa degli interventi edilizi del Comune di Roma, per cui permane l'onerosità della R.E. e comunque ci si riferisce ai casi di sanatoria ai sensi dell'art. 37.
LaraC :
Trovo che non ci sia nulla da interpretare, mentre le norme vanno lette (a prescindere dai pareri) e con attenzione.

A pag. 2 del parere è scritto che gli interventi ascrivibili nella Ristrutturazione Edilizia c.d. leggera (REI) sono subordinati a SCIA, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001, ovvero la cd. “SCIA ordinaria” (non onerosa, n.d.r.).

Sempre a pag. 2 lo stesso parere indica che per le procedure di Accertamento di Conformità occorre fare riferimento all'art. 22 della L.R. 15/2008 ss.mm.ii..

E per il caso specifico della Ristrutturazione Edilizia Leggera (caso 1 c)) il Dipartimento stabilisce (erroneamente) che "è dovuto, ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. b), pari ad un importo di due volte il contributo di costruzione".

Ma il succitato art. 22 comma 2 lett. b) della L.R. 15/2008 rimanda ai casi previsti dagli artt. 16 e 18 della stessa L.R. (leggere, pls).
L’art. 16 (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) e l’art. 18 (Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo) afferiscono agli interventi edilizi di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001, oltre ai casi previsti dall’art. 22 comma 3 lettera a) (comma abrogato, n.d.r.), ovvero a quegli interventi ascrivibili nella Ristrutturazione Edilizia c.d. pesante (REp) subordinati a Permesso di Costruire o “SCIA alternativa”.

Va invece fatto (correttamente) riferimento all'art. 22 comma 2 lett. c) della L.R. 15/2008, che rimanda ai casi previsti dall’art. 19 della stessa L.R..

Ebbene, l’art. 19 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla denuncia di inizio attività) afferisce agli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 del DPR 380/2001, ovvero a quegli interventi oggi subordinati a “SCIA ordinaria”.

Come noto, il comma 1 comprende:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ***ristrutturazione edilizia*** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

Da quanto sopra, se ne conclude che, per quanto riguarda le procedure di "Accertamento di Conformità" di cui all'art. 22 della L.R. 15/2008 ss.mm.ii., per gli interventi individuati con la lettera c) nel parere reso dal PAU, realizzabili ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001, ascrivibili nella Ristrutturazione Edilizia c.d. leggera (REI) e subordinati a “SCIA ordinaria”, non è dovuto il pagamento a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 22 comma 2 lett. b) - e quindi la determinazione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001, poiché detti interventi non risultano disciplinati dagli artt. 16 e 18 della L.R. 15/2008, mentre rientrano espressamente nelle previsioni dell’art. 19 della stessa Legge.

Adesso è chiaro?
LaraC :
Gentilissimo archspf, vuoi aggiungere o confutare qualcosa relativamente alle argomentazioni che ti ho riportato?
Oppure vale il silenzio-assenso? :)

...che poi non è vero nemmeno che il parere si riferisce ai (soli) casi di sanatoria ai sensi dell'art. 37, per i quali, appunto, la sanzione non si basa sul contributo di costruzione...
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